Sponsorizzazioni: le contestazioni delle Entrate La reale finalità di promozione rafforza la difesa

Spese di sponsorizzazione a rischio di rilievi sull'antieconomicità. I costi sostenuti per pubblicità e sponsor finiscono sempre più nel mirino degli uffici che ne contestano l'inerenza entrando nel merito delle scelte imprenditoriali effettuate e arrivando a ritenere la spesa come non linea o spropositata rispetto agli obiettivi aziendali e quindi non in grado di apportare miglioramenti all'attività svolta. 
Contestazioni con una ricaduta giurisprudenziale a seguito dei contenziosi intrapresi dai contribuenti per difendersi contro gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria. A tal proposito, la giurisprudenza ha finora sostanzialmente confermato le riprese di costi fondate, in definitiva, su presunzioni appunto di antieconomicità delle scelte del contribuente. 
Gli spiragli
Tuttavia qualche spiraglio si sta aprendo in virtù di un recente orientamento (al momento riscontrabile solo nei giudizi di merito) in base al quale l'antieconomicità, isolatamente considerata, è una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e quindi da sola non è sufficiente a giustificare un accertamento. In tal senso, la sentenza 94 dell'11 novembre 2011 della Ctr Marche ha affermato che «la valutazione del rapporto costi-benefici è rimessa esclusivamente al soggetto che ha inteso utilizzare lo strumento pubblicitario al fine di incrementare auspicabilmente il proprio volume d'affari». 
La Ctp di Lucca, con due sentenze del 2012, ha ribadito che l'indizio che si può ritrarre da un comportamento ritenuto antieconomico, di per sé non rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante. E infine la pronuncia 114/01/2013 della Ctp Mantova (si veda Il Sole 24 Ore del 3 maggio scorso) che consolida l'interpretazione secondo la quale l'ufficio non può sindacare ex post le scelte economiche dell'imprenditore.
Le contromosse
I contribuenti che si vedono contestare l'inerenza di spese per sponsorizzazioni a causa della presunta antieconomicità possono fare leva sull'articolo 90 della legge 289/2002. In pratica, nel limite di 200mila euro annui, le erogazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spesa di pubblicità. La portata della norma è stata chiarita dalla circolare 21/E/2003 e dalla risoluzione 57/E/2010. In base a queste ultime, l'articolo 90 introduce una presunzione assoluta secondo cui i corrispettivi assumono in ogni caso natura di spese di pubblicità, salvo rispettare due condizioni:
el'erogazione deve essere destinata alla promozione del l'immagine o dei prodotti dello sponsor;
rlo sponsorizzato deve aver realizzato un'effettiva attività di diffusione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor.
Sulla scia di tale precisazioni, non potrebbe essere azionato alcun sindacato di economicità in sede di accertamento. In ogni caso i contribuenti sono chiamati a curare con grande attenzione l'aspetto formale: predisposizione dei contratti; pagamenti con strumenti tracciabili (per esempio con bonifici bancari); raccolta della documentazione che testimoni l'attività svolta dallo sponsorizzato.
Fonte: Il sole 24 ore autori Alessandro Corsini Simona Pagani

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