Svalutazione penalizzata in Unico

La deduzione integrale delle perdite sui crediti di modesta entità «inciampa» in Unico 2013. Il quadro RS (il prospetto dei crediti) rischia di limitare la deducibilità allo 0,5% in caso di svalutazione in bilancio.
Il doppio percorso
Dal punto di vista civilistico la sofferenza sul credito può essere rappresentata in due modi a seconda dei casi.
eSe il componente negativo dipende da una valutazione sul credito eseguito dall'organo amministrativo del creditore, la rappresentazione contabile avviene tramite la svalutazione, voce B10 D) del conto economico, in contropartita del fondo svalutazione crediti che non costituisce una posta del passivo bensì una posta rettificativa dell'attivo, pertanto nel bilancio d'esercizio il credito viene esposto al netto della svalutazione.
rSe il componente negativo dipende da un fatto conclamato, quindi non una valutazione del creditore, la rappresentazione contabile avviene tramite la movimentazione della voce B14 del conto economico, cioé perdite su crediti, in contropartita diretta del credito che il tal modo viene ridotto o azzerato.
Il fronte tributario
In base all'articolo 101, comma 5 del Tuir, le perdite su crediti sono deducibili integralmente se derivano da elementi certi e precisi o se si tratta di crediti non superiori a 2.500 euro scaduti da almeno sei mesi, o infine se sono crediti prescritti. Diversamente la svalutazione disciplinata dal l'articolo 106 del Tuir, viene dedotta nel limite forfettario dello 0,5% del valore dei crediti esistenti al 31 dicembre 2012. Ma se viene dedotta la svalutazione, le successive perdite possono essere dedotte solo per la parte che eccede il fondo.
Emerge così il problema di un diverso utilizzo dei termini sul fronte civilistico e su quello fiscale: le svalutazioni civili (come quella sui crediti di modesta entità) sono considerate perdite dal punto di vista fiscale, mentre le perdite civilistiche non sono necessariamente deducibili, come nella circostanza della cessione pro soluto.
La deduzione fiscale di una perdita su credito non può prescindere dal transito del componente negativo a conto economico. Quindi, per esempio, per dedurre la perdita su crediti di modesta entità occorre eseguirne la svalutazione tramite l'imputazione alla voce B 10 D).
Anche ipotizzando che la svalutazione fiscalmente deducibile non rientri nella disciplina del l'articolo 106 del Tuir, resta da capire come compilare il prospetto dei crediti nel quadro RS di Unico. Viene, infatti, richiesto di collocare nella colonna «1» le svalutazioni e le perdite civilistiche, mentre nella colonna «2» il dato fiscale. Con riferimento ai crediti di modesta entità o verso debitori falliti, il dato civilistico è la svalutazione, quindi da inserire nel rigo RS 67 di Unico SC. Tuttavia nella colonna a fianco, in cui indicare l'importo deducibile, le istruzioni avvertono che il massimo scontabile è lo 0,5% del totale dei crediti, tetto che invece non deve essere applicato alla svalutazioni fiscalmente deducibili.
Una via d'uscita
Forzando le istruzioni e inserendo come dato fiscale il totale della perdita legittimamente deducibile, si verifica un errore che blocca la compilazione se la cifra supera il valore dello 0,5% del totale dei crediti.
Il problema può essere risolto solo iscrivendo il dato della svalutazione nel rigo precedente RS 65 (tra le perdite civilistiche) e collocando nella colonna a fianco il dato fiscale, cioé l'intero importo deducibile: valore che in questo caso non incontra il tetto dello 0,5% del totale dei crediti.
Fonte: il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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