Utili ai soci in nero: difesa su due livelli

Società a ristretta base sociale sotto la lente dell'amministrazione finanziaria. A fronte di accertamenti nei confronti della società con ricostruzioni induttive di maggiori redditi, il Fisco può imputare pro quota ai soci i presunti utili conseguiti in nero ritenendo che la ristretta base sociale comporti una necessaria conoscenza dei fatti aziendali e una conseguente complicità dei soci nella gestione dell'attività dell'impresa.
La difesa dagli accertamenti può poggiare su due livelli.
- Il primo riguarda la società ed è pertanto utile coordinare l'attività difensiva della società con quella del socio, cercando di dimostrare che nessun maggior reddito è imputabile alla società e che la stessa è stata realmente in perdita o non ha prodotto utili in linea con le attese per fatti meramente congiunturali o straordinari.
- Il secondo livello di difesa è quello che riguarda più da vicino il socio. L'attribuzione a quest'ultimo del maggior reddito accertato non può discendere da affermazioni apodittiche quali la «logica», il «buon senso» e «l'id quod plerumque accidit» che costituiscono solo una motivazione apparente. L'ufficio deve, invece, indicare esplicitamente gli elementi concreti sulla cui base è stato fondato l'accertamento affinché vi siano indizi, gravi, precisi e concordanti per poter elevare al rango di prova la presunzione semplice per poter dimostrare che le somme presuntivamente sottratte a imposizione da parte della società siano poi confluite ai soci.
Vediamo di seguito i più recenti orientamenti giurisprudenziali sia favorevoli che contrari al contribuente.
PRO CONTRIBUENTE --- LE AFFERMAZIONI
Per imputare un maggior reddito a un socio di una cooperativa a responsabilità limitata in conseguenza di presunti ricavi non contabilizzati, occorre che siano illustrati gli elementi che fanno ritenere fondato l'accertamento, non essendo sufficienti affermazioni «apodittiche» quali il buon senso e la logica per ritenere che al reddito accertato in capo alla società corrisponda un reddito accertabile pro quota ai soci.
Cassazione, 17 giugno 2009 n. 14046
LE PRESUNZIONI
Per la validità della presunzione di utili fuori bilancio è necessario che l'accertamento compiuto nei confronti del socio poggi su una prova certa che la società abbia conseguito redditi non dichiarati. In secondo luogo, è necessario che i costi e i ricavi non siano fittizi. Mancando queste condizioni l'accertamento si deve considerare illegittimo.
Ctr Lombardia, 17 maggio 2011 n. 65
LA DIMOSTRAZIONE
L'ufficio deve dimostrare la concreta ed effettiva percezione degli utili conseguiti e non riportati nel bilancio non essendo sufficiente basare l'accertamento sul semplice presupposto di appartenenza del socio alla società.
Ctp Napoli, 15 marzo 2012 n. 145
NON AUTOMATICITÀ
Qualora sia accertata l'esistenza di utili occulti sulla società, non si può automaticamente desumere la riscossione degli stessi ad opera dei soci poiché è ipotizzabile – con lo stesso grado di probabilità – che con gli utili stessi si sono create riserve occulte non distribuite o se ne sono indebitamente appropriati gli amministratori o uno solo dei soci.
Ctr Puglia, 17 aprile 2012 n. 19
ELEMENTI INDIZIARI
L'efficacia probatoria della ristrettezza della base societaria si presenta dunque piuttosto limitata e di per sé insufficiente a sorreggere la pretesa tributaria. Per assurgere a idonea prova presuntiva della distribuzione di utili non denunciati da parte della società, occorrono ulteriori elementi indiziari che, in ogni caso, dovranno superare l'esame della precisione, concordanza e gravità, secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 2727 e 2729 del Codice civile.
Ctr Toscana, 23 novembre 2012 n. 144
CONTRO IL CONTRIBUENTE --- L'ONERE DELLA PROVA
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente né la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili, né il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi contabilizzati, non risultando né accantonati né investiti, siano stati distribuiti ai soci.
Cassazione, 2 marzo 2011 n. 5076
RAPPORTO FACCIA A FACCIA
È la sussistenza di un rapporto «faccia a faccia» tra i soci e gli amministratori, derivante appunto dalla ristretta base associativa, che autorizza a presumere la condivisione - sia pure tacita - delle scelte gestionali.
Ctr Lazio, 23 giugno 2011 n. 268
IL FALLIMENTO
La distribuzione di utili occulti ai soci può trovare spiegazione proprio nella imminenza del fallimento della società e quindi nel tentativo di sottrarre alla esecuzione concorsuale i redditi effettivamente conseguiti.
Ctr Umbria, 17 luglio 2012 n. 93
SOCIETÀ ESTINTA
L'accertamento eseguito nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base sociale rimane valido anche se la società è stata cancellata dal registro delle imprese.
Ctp Treviso, 16 aprile 2013 n. 31

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