Adempimenti. Le novità introdotte dalla legge europea sulle attività finanziarie detenute all'estero Cambio in corsa per l'«RW»

Ma le modifiche non incidono sulle dichiarazioni dei redditi 2013
Il debutto della legge europea per il 2013 (legge 97/13) a ridosso dei termini di presentazione del modello Unico ha ingenerato nei contribuenti diversi dubbi riguardo all'efficacia delle nuove norme riguardanti la compilazione del modulo RW.
Infatti, l'articolo 4 del decreto legge 167 del 1990, come sostituito dall'articolo 9 della legge europea, prevede: 
- da un lato, l'eliminazione delle sezioni I e III del modulo; 
- dall'altro una diversa modalità di compilazione della sezione II, riferita alla consistenza degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria.
Com'è stato più volte osservato in diversi interventi sulla stampa specializzata, le principali novità riguardanti la sezione II sono che: 
non è più prevista la soglia di 10.000 euro al di sotto della quale il modulo non deve essere compilato; viene adottata una formulazione che può far ritenere che le attività all'estero debbano essere indicate nel modulo RW anche se non più detenute al termine del periodo d'imposta;
- viene introdotto l'obbligo di indicare nel modulo RW non solo le attività detenute all'estero per il tramite di soggetti fittiziamente interposti, ma anche quelle detenute indirettamente e delle quali si sia semplicemente "titolari effettivi" ai fini della normativa antiriciclaggio. 
A tal fine si deve fare riferimento all'articolo 2 dell'allegato tecnico al decreto legislativo 231 del 2007 e, a partire dal 1° gennaio 2014, all'allegato 1 al provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013.
Viene anche stabilito che i concreti contenuti del modulo RW dovranno essere individuati con un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
Alcuni contribuenti si chiedono se le nuove modalità di compilazione decorrano da Unico 2014 per il 2013 o vadano già adottate in Unico 2013 per il 2012. Va detto che, in assenza di chiarimenti dell'Agenzia, la dottrina è unanime nel ritenere che le novità non incidano sulla dichiarazione da presentare entro il prossimo 30 settembre non solo perché è improbabile che il provvedimento attuativo sia varato prima di tale data, ma soprattutto perché lo Statuto del contribuente non consente, all'articolo 3, comma 2, che sino previsti adempimenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge o dell'adozione dei provvedimenti attuativi in essa previsti.
D'altro canto, la nuova formulazione della norma è sufficientemente generica da far ritenere che il provvedimento attuativo eserciterà alcune opzioni nell'ambito delle scelte consentite dal tenore letterale della norma (si veda Il Sole 24 Ore del 4 settembre).
Per esempio è auspicabile che venga reintrodotto a livello regolamentare un limite minimo di investimento perché scatti l'obbligo di compilazione. Altrimenti si rischierebbe di imporre l'adempimento anche a soggetti che detengono attività finanziarie estere di importo modico (conti correnti di servizio, piani di azionariato diffuso, ecc.). In secondo luogo, se verrà confermato che la sezione II debba essere compilata anche quando l'investimento all'estero sia stato detenuto solo per una parte dell'anno, si dovrà anche chiarire il criterio di valorizzazione dell'investimento: ad esempio giacenza media ponderata in base ai costi d'acquisto (relativamente semplice da calcolare) oppure utilizzando la base imponibile dell'Ivafe che, volendo applicare alla lettera le istruzioni al quadro RM, richiede conteggi non gestibili con un normale foglio elettronico. Va tenuto conto del fatto che le sanzioni per le violazioni del modulo RW sono molto più alte di quelle per l'omesso versamento dell'Ivafe.
Infine, l'obbligo di indicare le attività possedute indirettamente di cui si sia titolari effettivi ai fini della normativa antiriciclaggio richiede chiarimenti soprattutto nei casi in cui il possesso indiretto delle attività estere avvenga per il tramite di società o trust residenti oppure quando tali investimenti siano detenuti attraverso una o più subholding facenti capo ad una holding estera che, essendo detenuta per mezzo di una fiduciaria residente, non debba essere indicata nel modulo RW. La riduzione delle sanzioni ha, invece, certamente effetto retroattivo per effetto del principio del favor rei (articolo 3, del decreto legislativo 472 del 1997).
Fonte: Il sole 24 ore autore Marco Piazza

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