Appalti, così si disinnesca la solidarietà

Fisco. Le ultime modifiche confermano il regime sulle ritenute e lo estendono agli autonomi, limitando i margini riservati alla negoziazione
Anche dopo l'esclusione dell'Iva resta invariato l'iter dei controlli per evitare la responsabilità
Novità in chiaroscuro per le regole sulla responsabilità solidale negli appalti, il vincolo che obbliga l'appaltatore e il subappaltatore (e sul piano degli obblighi lavoristici anche il committente imprenditore), negli appalti di opere o di servizi, a rispondere in solido dei versamenti dovuti sul piano fiscale e contributivo: è l'effetto delle novità introdotte dai recenti provvedimenti legislativi, i decreti legge 69/2013 del 22 giugno (convertito dalla legge 98/2013) e 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013).
Da un lato, infatti, l'articolo 50 del Dl 69 (il decreto del fare), ha modificato il Dl 223/2006 (articolo 35, comma 28) , semplificando il regime della responsabilità solidale in campo fiscale, con la cancellazione parziale della solidarietà per quanto riguarda l'Iva a carico del subappaltatore e dell'appaltatore.
Dall'altro, invece, il Dl 76/2013 ha incluso nel vincolo solidaristico i lavoratori autonomi e ha limitato il potere regolatorio affidato dalla legge 92/2012 ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Restando in campo fiscale, dal 22 giugno 2013 è previsto che, in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore – nei limiti dell'ammontare del corrispettivo – del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute, ma non più del versamento dell'Iva.
La "facilitazione", sebbene abbia in parte ristretto i confini della responsabilità, non ha però cambiato il sistema dei controlli disposto dal Dl 83/2012 (convertito dalla legge 134/2012), con le misure previste dall'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del Dl 223/2006. I soggetti coinvolti nella filiera degli appalti devono quindi continuare ad attenersi al sistema di verifica già in vigore, mettendo in piedi tutti i rimedi a loro disposizione.
La normativa sulla solidarietà passiva tributaria negli appalti e subappalti è entrata in vigore il 12 agosto 2012, coinvolgendo i soggetti che avevano sottoscritto o rinnovato un contratto di appalto a partire da quella data, in aggiunta alla solidarietà retributiva e contributiva prevista dall'articolo 29 della legge Biagi.
Il Dl 223/2006 prevede un diverso grado di responsabilità e di rischio economico rispettivamente per committente e appaltatore nei confronti del subappaltatore. Nel quadro attuale, l'appaltatore si trova nella posizione di coobbligato in solido con il subappaltatore – che è il debitore principale – per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute da quest'ultimo, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto e nel limite del corrispettivo dovuto, che non può quindi eccedere l'importo che l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore.
Il committente, dal canto suo, pur non essendo chiamato a rispondere per il debito erariale, deve pagare il corrispettivo all'appaltatore solo dopo aver verificato che gli adempimenti degli obblighi tributari già scaduti, relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente a carico dall'intera filiera dell'appalto, sono stati eseguiti correttamente. Nel caso in cui questi paghi il compenso senza aver prima controllato la regolarità dei versamenti, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro.
Ma come devono procedere appaltatore e committente per verificare il puntuale pagamento degli obblighi tributari? Senza dimenticare i risvolti nell'alveo lavoristico, entrambi devono farsi rilasciare un'asseverazione predisposta dai soggetti abilitati, che attesti il corretto versamento delle ritenute fiscali inerenti il lavoro dipendente. In alternativa, l'agenzia delle Entrate ritiene valida anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (circolare 40/E/2012), resa in base al Dpr 445/2000, con cui l'appaltatore-subappaltatore attesta l'effettivo adempimento dei versamenti.
La circolare 2/E/2013 ha precisato che – in caso di più contratti tra le stesse parti – la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e può essere fornita anche con cadenza periodica, purché, al momento del pagamento, si attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute.
Fonte: Il sole 24 ore

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