Beni ai soci. I contribuenti alla ricerca delle cause di esclusione dall'adempimento nel provvedimento del 2 agosto dell'agenzia delle Entrate

Comunicazione da fare ogni anno
L'obbligo scatta anche per la prosecuzione dei rapporti che sono iniziati in passato
Nella comunicazione dei beni assegnati ai soci, l'attenzione di imprese e professionisti si concentra sulle esclusioni: perché l'adempimento – quando è dovuto – va ripetuto annualmente e quindi è importante sapere in quali casi la comunicazione non è obbligatoria.
Come si vede dall'infografica a fianco, alcune situazioni "di confine" andranno chiarite dall'agenzia delle Entrate: le indicazioni del provvedimento n. 94902 del 2 agosto scorso non bastano.
L'utilizzo dei dati trasmessi per l'accertamento sintetico in capo al socio, assieme all'aspetto reddituale legato alla differenza tra valore di mercato dell'uso e corrispettivo eventualmente versato, preoccupa le società. Più dell'eventuale indeducibilità di una quota dei costi sostenuti sui beni assegnati in godimento, situazione peraltro rara (si veda «Il Sole-24 Ore» del 24 aprile).
L'obbligo di comunicazione è stato attribuito "in solido" all'impresa concedente e all'utilizzatore. È assodato che sono esclusi dall'obbligo le società semplici e tutti gli altri soggetti che non esercitano attività d'impresa (come gli studi associati) e i beni concessi in godimento ad ente non commerciale (socio) che l' utilizza esclusivamente a fini istituzionali. Aldilà dell'esclusione di beni molto specifici (come quelli ad uso pubblico con deducibilità integrale dei costi e gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), gli esoneri numericamente più interessanti sono:
- i beni concessi in godimento agli amministratori (e il provvedimento del 2 agosto non aggiunge alcun ulteriore requisito);
- i beni concessi in benefit al socio dipendente o lavoratore autonomo;
- i beni concessi ad un corrispettivo che è pari o superiore al valore "normale" dell'utilizzo;
- i beni di valore non superiore a 3.000 euro appartenenti alla categoria «altro» prevista dalle istruzioni del modello di dichiarazione dei redditi;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale.
Quest'ultima è una precisazione del provvedimento del 2 agosto ed è positiva, anche perché i beni utilizzati promiscuamente dall'imprenditore individuale (cui dovrebbe riferirsi l'esclusione) sono già a lui intestati e non esiste alcuno "schermo" societario che impedisca la raccolta dei dati per l'accertamento sintetico.
Ma la circolare 36/E/2012 aveva compreso questa ipotesi tra quelle che determinano il sorgere del reddito in natura in capo al soggetto (almeno in tutti i casi in cui il benefit non è più che compensato dai costi indeducibili), per cui vi è da chiedersi se l'esclusione dalla comunicazione vada letta come un superamento della posizione precedente o, più semplicemente, come un esonero compilativo senza effetto sull'aspetto reddituale. Ipotizzando quest'ultima soluzione, vi sarebbe una deroga al principio generale che vede "incrociarsi" l'obbligo della comunicazione da parte della società (o, in mancanza, del socio) e quello del soggetto utilizzatore di indicare in Unico (assoggettandolo a tassazione come "reddito diverso") lo stesso importo scaturente dalla predetta comunicazione.
Tornando ai soggetti esclusi, dall'esame delle disposizioni e dalla lettura della circolare n. 24/E/2012 emerge l'insussistenza dell'obbligo comunicativo ogni qual volta il soggetto utilizzatore, per sua natura, non può produrre "reddito diverso", come accade per il socio costituito in forma societaria. Meriterebbe un chiarimento l'ipotesi del socio persona fisica che utilizza il bene ricevuto in godimento dall'impresa non per fini privati, ma nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo, situazione non infrequente nelle piccole società di capitali. 
Rivedendo le scelte del precedente provvedimento del 16 novembre 2011, con quello del 2 agosto l'Agenzia (in conformità alla decorrenza della disposizione) richiede la comunicazione a partire dai beni assegnati nel corso del 2012, sia che il godimento sia iniziato in tale periodo, sia che si tratti della prosecuzione di un rapporto iniziato in passato. Nessuna segnalazione, pertanto, va effettuata per i beni il cui utilizzo personale in capo al socio o familiare si è interrotto entro il 31 dicembre 2011.
Fonte: Il sole 24 ore autori Giorgio Gavelli Massimo Sirri
Domande e risposte
01
IL QUESITO
Quando si parla di esclusione per i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo sotto forma di fringe benefit, si sta facendo riferimento ad una tassazione astratta o effettiva?
LA POSSIBILE RISPOSTA (sulla base delle indicazioni che emergono dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 2 agosto scorso)
Il provvedimento del 2 agosto scorso, sul punto, indica i beni «assoggettati» (e non semplicemente «soggetti») alla specifica disciplina del Tuir, per cui sembra di capire che (diversamente dall'ipotesi del bene in uso all'amministratore) occorra un assoggettamento effettivo alle norme sui fringe benefit (comportamento peraltro del tutto consigliabile in tutte le ipotesi).
02
I beni concessi in godimento ai soci di snc e agli accomandatari delle sas sono esclusi dalla comunicazione, al pari di quelli concessi in godimento agli amministratori?
03
Quando si parla di beni rientranti nella categoria «altro» (diversi da veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili) esclusi dalla comunicazione se di valore non superiore a 3.000 euro, cosa si intende per valore?
L'importo (da considerare al netto di Iva) va riferito al valore del bene e non a quello del suo utilizzo, in un'ottica di semplificazione.
Andrebbe tuttavia chiarito se, nelle ipotesi in cui si resta sotto soglia, è anche esclusa qualunque conseguenza reddituale sull'utilizzatore.
04
L'uso promiscuo del bene da parte dell'imprenditore individuale è soggetto a comunicazione ? Ed è una fattispecie che genera reddito diverso sul soggetto ?
Al primo quesito va data risposta negativa, per espressa previsione del provvedimento del 2 agosto scorso, anche se non si comprende a cosa sia dedicato il codice «C» del campo «tipo soggetto».
Tuttavia, il sorgere del reddito in natura in capo all'imprenditore è previsto dalla circolare n. 36/E/2012 e non è detto che i due aspetti debbano per forza coincidere.
05
Se il bene viene utilizzato dal socio o familiare nell'ambito della propria attività di lavoro autonomo o d'impresa, si rientra in questa disciplina?
La circolare 24/E ha escluso «i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso», definizione non ripresa dal provvedimento del 2 agosto e che, comunque, non chiarisce sufficientemente il punto. In considerazione della diffusione di questa ipotesi, si attendono chiarimenti.
06
La concessione in comodato di un immobile ad un socio costituito in forma societaria deve essere comunicata?
No, dovrebbe scattare l'ipotesi di esclusione di cui al punto precedente.
07
In linea di principio, la risposta dovrebbe essere negativa. È opportuno specificare per ogni singola assegnazione a quale titolo essa avviene, ossia se il bene è stato concesso al soggetto in quanto «amministratore» o in quanto «socio». L'esclusione da comunicazione scatta nel primo caso.
La concessione di un immobile in comodato al socio, debitamente registrata all'agenzia delle Entrate, va comunicata?
Il provvedimento del 2 agosto sulla comunicazione dei beni non riporta questa esclusione, contrariamente a quello riguardante i finanziamenti. Nonostante il dato sia già a conoscenza delle Entrate, questa fattispecie va monitorata attentamente, poiché produce sicuramente reddito diverso in capo al socio utilizzatore. E appare opportuno effettuare la comunicazione, anche per indicare il valore normale del godimento.
08
L'utilizzo di un bene già comunicato nell'anno precedente, ma che prosegue negli anni, va nuovamente riportato?
Si, ogni anno vanno comunicati tutti i beni concessi in godimento nel periodo, compresi quelli già segnalati in precedenza.
09
L'immobile concesso in uso all'amministratore o al dipendente secondo le regole dell'articolo 51, comma 4, lettera c) del Tuir va comunicato?
Letteralmente sussisterebbe l'esclusione della comunicazione, poiché si seguono le regole del fringe benefit o, comunque, il destinatario è un amministratore. Resta aperta la questione reddituale, poiché nella circolare 36/E l'assimilazione del valore normale all'importo che costituisce fringe benefit è prevista solo per le auto.
10
A quali sanzioni si va incontro in caso di comunicazione omessa o infedele? Come ci si può correggere?
La sanzione (in solido tra concedente ed utilizzatore) è pari al 30% della differenza tra valore di mercato del godimento e corrispettivo annuo eventualmente versato. Se il socio ha correttamente dichiarato il reddito diverso (e l'impresa ha dedotto correttamente i costi), resta solo la sanzione "residuale" da € 258 a € 2.065. Per la correzione, il provvedimento prevede l'annullamento e la sostituzione dei file inviati nei termini di un anno dalla scadenza. Presumibilmente tale facoltà è legata al ravvedimento operoso.

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