Bonus ristrutturazioni: l’Agenzia fa luce sulla detrazione

Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, contiene tra le altre misure agevolative la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di euro 96.000. 
Con il documento di prassi in commento, l’Agenzia fornisce chiarimenti su alcune questioni interpretative poste all’attenzione della stessa e riguardanti l’applicazione delle detrazioni indicate. 
Proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di euro 96.000 - Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono disciplinate, a decorrere dal 2012, dall’art. 16-bis del TUIR. L’art. 16-bis del TUIR consente le detrazioni per un importo pari al 36% delle spese documentate, per un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000. 
Tuttavia, nell’ambito delle misure per lo sviluppo economico adottate con D.L. n. 83 del 2012, l’art. 11, comma 1, ha previsto per le spese documentate relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 50% delle spese, fino ad un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. 
L’Agenzia chiarisce che l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art. 16-bis co.3 del TUIR), assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’unità immobiliare. 
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità - Il comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto, aggiunto in sede di conversione in legge, stabilisce che per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), individuate dall'ordinanza del Presidente del CdM n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. 
Il rinvio alla lett. i) dell’art. 16-bis del Tuir, secondo l’Agenzia, comporta che gli interventi agevolabili coincidono con quelli ammessi alla detrazione del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013, in forza della proroga disposta dall’art. 16, comma 1, del decreto). La lett. i) include gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere: 
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; 
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; 
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 
Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. L’Agenzia chiarisce che non rileva, invece, la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo. 
Per il profilo territoriale, gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell’allegato A dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 
Per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita “ad abitazione principale o ad attività produttive”, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. L’Agenzia chiarisce che per “costruzione adibita ad abitazione principale” si intende l’abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito IRPEF. 
Inoltre, per “costruzioni adibite ad attività produttive”, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. 
Unico edificio con unità abitative e produttive - L’amministrazione specifica che la circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa comprendere unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, comporta che l’aliquota del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, applicandosi l’aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall’IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR. 
Decorrenza dell’agevolazione - Le spese sostenute per gli interventi in precedenza descritti possono fruire fino al 31 dicembre 2013 dell’aliquota del 65%, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorre dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 
Il tetto massimo di spesa agevolata è fissato nella misura di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio. 
Per l’individuazione della modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare, l’Agenzia ritiene che si debba fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR. 
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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