Comunicazione dei finanziamenti soci al nodo soglia di 3.600 euro

Il provvedimento non chiarisce se il limite debba essere riferito alla società ovvero al socio
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 n. 2013/94904, come già evidenziato in sede di primo commento (si veda “Comunicazione dei beni ai soci «semplificata» al 12 dicembre 2013” del 6 agosto), riforma in modo significativo la comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate dai soci o dai familiari dell’imprenditore.
Il primo elemento di novità consiste nel fatto che all’adempimento è stato dedicato uno specifico provvedimento, probabilmente per sottolineare che la comunicazione prescinde dalla circostanza che l’impresa abbia concesso beni in godimento ai soci. Si tratta di un principio già evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25 del 2012 (risposta 5.3) ove si era affermato che i finanziamenti e i versamenti vanno comunicati indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.
Cambiano poi i profili temporali della comunicazione, nel senso che l’obbligo è riferito ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012.
Come si ricorderà, il provvedimento del 16 novembre 2011 richiedeva anche di comunicare i finanziamenti ed i versamenti realizzati in precedenti periodi d’imposta che risultassero ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
Ulteriore “semplificazione” riguarda l’ammontare delle operazioni. Il nuovo provvedimento prevede che debbano essere trasmessi all’Agenzia solo i finanziamenti o le capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro su base annua.
Tale previsione merita un approfondimento.
In primo luogo, è da notare che, a differenza della comunicazione dei beni ai soci, l’obbligo in questione sembra ricadere solo sugli imprenditori e sulle società e non anche, in via alternativa, sul socio o familiare dell’imprenditore.
Il provvedimento infatti non include questi ultimi tra i soggetti obbligati alla comunicazione (si veda il punto 1 del provvedimento).
Nella norma primaria l’art. 2 comma 36 sexiesdecies del DL 138/2011 prevede espressamente che l’impresa concedente ovvero il socio o familiare debbano effettuare la comunicazione, ma il provvedimento n. 2013/94904 fa discendere l’obbligo di trasmettere i dati sui finanziamenti e le capitalizzazioni dall’art. 2 comma 36 septies, norma in base alla quale “l’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.
Si è già evidenziato in passato che far discendere da tale disposizione un obbligo non tanto in capo all’Agenzia quanto ai contribuenti risulta alquanto opinabile.
Ora, pur ammettendo che la richiamata disposizione conceda tale possibilità, le regole applicative correlate a tale adempimento suscitano alcune perplessità.
Se, infatti, la comunicazione è funzionale all’accertamento sintetico in capo alle persone fisiche non si comprende perchè questa debba essere fatta solo dalla società o dall’imprenditore. E soprattutto, non si comprende a quale soggetto debba essere riferita la soglia di 3.600 euro.
In linea astratta, sembrerebbe preferibile che tale soglia venisse calcolata per ciascuna tipologia di apporto e per ciascun socio, andando a vedere nell’anno tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni fatti da Tizio in società di cui Tizio è socio. A favore di tale conclusione sembra deporre la circostanza che il provvedimento parla espressamente di anno di riferimento, utilizzando una terminologia che non sarebbe del tutto appropriata per le società, per le quali sarebbe stato opportuno riferirsi al periodo d’imposta o esercizio sociale.
Ma tale conclusione, nei fatti, comporterebbe l’obbligo per la società di richiedere al socio quali altri finanziamenti e capitalizzazioni ha effettuato nel corso dell’anno al fine di verificare la soglia di 3.600 euro, senza contare poi che non si capirebbe, in caso di finanziamenti plurimi, quale società debba effettuare la comunicazione.
Se invece, soggetto obbligato è solo la società, sembrerebbe più logico che il limite di 3.600 euro venga applicato alla società medesima.
D’altra parte, in base al provvedimento, i soggetti che esercitano attività d’impresa sia in forma individuale che in forma collettiva comunicano all’anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche “che hanno concesso all’impresa” (non alle imprese) finanziamenti e capitalizzazioni.
Quindi, per intenderci, se una persona fisica effettua nel corso del 2013 finanziamenti per 3.599 euro a 10 società di cui è unico socio, nessuna comunicazione sembra dovuta.
Se, nel corso dello stesso anno, dieci soci finanziano la società per 360 euro la società deve effettuare la comunicazione.
Fonte: Eutekne autore Alessandro Cotto

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