Contabilità. Consulenti e società devono verificare gli elementi già presenti su internet e scegliere la tipologia di elenco

Registro revisori al debutto online
Entro il 23 settembre vanno inviate le informazioni al portale del ministero
Conto alla rovescia per le comunicazioni che i revisori devono inoltrare al ministero del l'Economia e delle finanze (Mef) per l'aggiornamento del Registro. Scade tra poco più di due settimane – il 23 settembre prossimo – il termine per inviare le informazioni che confluiranno nel Registro dei revisori legali, secondo le modalità stabilite dalla determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 giugno scorso e disponibile sul nuovo portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it).
Entro 90 giorni decorrenti dalla determina della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno scorso (pubblicata il 25 giugno sul sito istituzionale) ciascun utente è tenuto, tramite le proprie credenziali di accesso, a verificare e aggiornare il proprio contenuto informativo, i relativi dati strumentali e a manifestare la propria opzione per l'iscrizione nella sezione dei revisori attivi o inattivi.
Secondo quanto previsto dal Dm 145/2012, hanno diritto al l'iscrizione nel nuovo Registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell'Economia, le persone fisiche e le società già iscritte al vecchio Registro dei revisori contabili o all'Albo speciale delle società di revisione.
Ai fini della prima formazione del Registro, è, tuttavia, necessario comunicare al Mef una serie di informazioni strumentali alla tenuta del Registro, nonché l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale, né collaborazioni a un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.
Sono tenuti a comunicare le informazioni previste tutti i soggetti, persone fisiche e società di revisione che, al 21 giugno scorso risultavano iscritti al Registro dei revisori.
Come precisato dalla determina, le informazioni necessarie per l'aggiornamento e l'integrazione del Registro dovranno pervenire esclusivamente con modalità telematiche. A tal fine, è stata istituita un'apposita «Area riservata» nel nuovo portale, accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale.
Nel dettaglio, si stabilisce che le istanze e le comunicazioni al Mef previste per le finalità di gestione del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio sono presentate mediante la compilazione online di moduli presenti sul sito internet del Mef. Questo vale anche per l'iscrizione a questi Registri e per le variazioni dei dati, le sospensioni, le cancellazioni, la comunicazione dei dati strumentali e la prima formazione del Registro dei revisori, nonché per le richieste di attestati.
Prima di accedere all'area riservata, è innanzitutto necessario verificare l'iscrizione al Registro revisori legali all'indirizzo:
www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori e poi verificare la correttezza del codice fiscale del revisore o della partita Iva della società di revisione.
Se i dati non risultano corretti, infatti, occorrerà inviare una segnalazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec): registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it con oggetto «Anomalia codice fiscale o partita Iva», allegando la copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale o del certificato di attribuzione della partita Iva, in caso di società di revisione.
Successivamente, per poter accedere alla propria «Area riservata», tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali devono accreditarsi.
Coloro che hanno comunicato in precedenza il proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), possono procedere con la modalità di accreditamento "self-service". In tal caso, il rilascio delle credenziali di accesso (Pin1 e Pin2) avviene da parte del Mef entro 24 ore dalla richiesta direttamente sulla casella di posta.
I revisori che invece non hanno comunicato in precedenza un indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) possono procedere con la modalità di accreditamento cosiddetta "tramite moduli"; in tal caso, soltanto la prima parte del Pin viene rilasciata in tempo reale, mentre il completamento della procedura (con l'invio della seconda parte) avverrà da parte del ministero dell'Economia dopo l'arrivo della richiesta del Pin via posta.
Una volta ricevuto il Pin completo sarà possibile accedere all'area riservata e trasmettere online le informazioni richieste.
Le credenziali di accesso all'area riservata del portale sono strettamente personali e non devono essere cedute a terzi.
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno

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