Continua la linea «dura» della Cassazione sulle indagini finanziarie

Il contribuente deve giustificare ogni movimentazione, e le dichiarazioni di terzi sono ammesse «con cautela»
Gli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 prevedono che le movimentazioni bancarie in entrata e in uscita non giustificate sono considerate ricavi e/o compensi non dichiarati, e, ai fini IVA, operazioni imponibili non fatturate.
Sui profili critici di tale presunzione varie volte ci siamo soffermati, posto che essa, avendo come base sia i prelievi che i versamenti, di fatto può avere effetti molto pregiudizievoli nei confronti del contribuente, oltre che ingiustificati e sganciati dalla realtà.
Come rilevato dalla migliore dottrina, può accadere, paradossalmente, che colui il quale presta a un parente una somma staccando un assegno, e poi la riceve in restituzione, rischia di vedersi presumere ricavi per il doppio di questa somma.
Il problema si pone in particolar modo per i professionisti e gli imprenditori individuali, che sovente hanno difficoltà a separare in maniera netta la sfera professionale/commerciale da quella individuale. Per questo motivo, tra l’altro, la questione è stata di recente rimessa alla Corte Costituzionale (si veda la sentenza C.T. Reg. Roma 10 giugno 2013 n. 27/29/13).
Tanto detto, la Cassazione continua ad avere un atteggiamento molto rigoroso sulla prova contraria che i contribuenti si trovano a dover fornire quando sono raggiunti da un accertamento fondato sulle indagini finanziarie.
Due sentenze depositate ieri, la 21302 e la 21305 confermano, in sostanza, che:
- non è sufficiente una prova generica circa le ipotetiche causali dell’affluire di somme sui conti correnti, “ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione del conto a operazioni già evidenziate nella dichiarazione annuale ovvero estranee alla sua attività professionale”;
- è permesso, al contribuente così come all’Amministrazione finanziaria, la produzione di dichiarazioni di terzi attestanti il carattere extrafiscale delle movimentazioni, ma “con cautela”.
L’ultima affermazione è piuttosto comprensibile.
Tutte le “dritte” per la difesa nel quaderno Eutekne 111
Non basta che il contribuente produca una dichiarazione di un suo ipotetico amico attestante che il movimento in entrata è inerente alla restituzione di un prestito in precedenza concesso.
Siccome si tratta di elementi indiziari, occorre che le dichiarazioni siano riscontrate da elementi esterni. Per azzardare un’ipotesi, nel caso descritto la prova può essere persuasiva se, oltre alla dichiarazione, fosse presente una movimentazione in uscita avente come beneficiario chi, poi, ha restituito il prestito.
Come detto dalla Cassazione, il significato della dichiarazione “deve essere invero apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”.
Tutte queste problematiche sono trattate, con opportuni approfondimenti legati alla prassi degli uffici nonchè agli orientamenti della giurisprudenza, di legittimità e di merito, nel quaderno 111 Eutekne.
Oltre a ciò, sono oggetto di puntuale analisi ulteriori tipologie accertative, come quelle sugli studi di settore, sulle percentuali di ricarico e sui trasferimenti immobiliari.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

Commenti