Crediti in F24. L'utilizzo senza dichiarazione

Compensazione anticipata senza conseguenze penali
Non è reato utilizzare in compensazione crediti non ancora "validati" dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 37350/2013 depositata il 12 settembre 2013. 
La Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale, aveva condannato un contribuente per il reato di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del Dlgs 74/2000. In base a tale norma è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine di presentazione della dichiarazione, somme dovute per un ammontare superiore a 50mila euro, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. 
Il contribuente aveva presentato modelli "F24" infedeli per aver utilizzato inesistenti crediti Iva, relativi al 2005, al fine di pagare debiti Inps e Inail. 
Nella pronuncia di appello era anche precisato che il contribuente non aveva adottato alcuna condotta attiva fino al 31 ottobre 2006, termine di scadenza della presentazione della dichiarazione. 
Avverso la condanna della Corte di appello è stato proposto ricorso per Cassazione, rilevando, in sintesi, che non erano state poste in essere operazioni fraudolenti o raggiri finalizzati alla creazione del credito. Questo, infatti, era concreto e reale. Si trattava, in buona sostanza, di un utilizzo infrannuale delle somme.
Tanto più che in ogni caso, il contribuente il 9 ottobre del 2006, quindi prima dei termini di presentazione della dichiarazione Iva 2005, si era ravveduto, versando le somme precedentemente compensate unitamente ad interessi e sanzioni.
La Suprema corte, confermando la tesi del contribuente, ha rilevato che i crediti portati in compensazione non erano né inesistenti né frutto di artificio, ma solo non ancora validamente utilizzabili. Inoltre, il versamento delle imposte, unitamente con interessi e sanzioni avvenuto il 9 ottobre, ha dimostrato "comportamenti positivi" adottati prima della citata scadenza del 31 ottobre. 
Ne consegue che non sussistevano gli estremi del reato, in quanto l'imputato si era limitato a consegnare i modelli F24 recanti importi non corretti, con conseguente omesso versamento, senza però ricorrere ad artifici o a documentazione infedele. 
La pronuncia della Suprema Corte appare interessante perché evidenzia che la condotta penalmente rilevante è realizzata attraverso crediti inesistenti o comunque frutto di artifici.
La circostanza non è di poco conto, perché non di rado, agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, in presenza di compensazioni errate, al superamento della soglia di punibilità di 50mila euro ritengono comunque sussistente il delitto.
Fonte: Il sole 24 ore

Commenti