Deduzioni, recupero sprint

Subito utilizzabile il credito che deriva dalla correzione di errori contabili
La circolare dell'agenzia delle Entrate sulla dichiarazione integrativa incide anche su Unico 2012. Unico 2012 è, infatti, ancora utilizzabile per evidenziare eventuali crediti emergenti in periodi d'imposta precedenti e derivanti da errori contabili sul principio di competenza. Entro il 30 settembre i contribuenti possono sfruttare l'integrativa a favore per rendere immediatamente usufruibile il credito emergente dalla mancata deduzione di un costo nel periodo in cui lo stesso doveva essere imputato a bilancio e riconosciuto dal punto di vista fiscale.
È questa la prima importante conclusione che si può trarre dalla circolare che tratta dei rimedi fiscali adottabili quando si commette un errore contabile. Questi consistono nell'impropria applicazione di un principio contabile e possono condurre alla mancata imputazione di un componente di reddito positivo o negativo nell'esercizio in cui erano di competenza. Da qui la necessità della loro iscrizione nel conto economico tra le poste straordinarie. Pertanto, se nel bilancio 2012 sono state rilevate sopravvenienze attive o passive collegate a errori di competenza la società ha nuove chance per ridurre o azzerare l'impatto fiscale provocato da tali errori entro il 30 settembre. Se la svista riguarda un componente positivo (imputato nel bilancio 2012 ma di competenza di esercizi precedenti fino al 2008), le mosse sono identiche a prescindere dal periodo cui l'errore si riferisce. Si dovrà presentare una dichiarazione integrativa a sfavore per l'esercizio in cui il ricavo doveva essere dichiarato ed effettuare una variazione in diminuzione in Unico 2013. Ciò che muta è la possibilità di ravvedere le maggiori imposte possibile solo per il 2011. Nel caso di un costo rilevato nel 2012, invece, l'intervento cambia a seconda del periodo di competenza. Se questa cade nel 2011, si opterà, entro il 30 settembre per l'integrativa a favore di Unico 2012 e la variazione in diminuzione in Unico 2013. Se, viceversa, la competenza riguarda un'annualità precedente (dal 2010 al 2008) si procederà a riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all'anno in cui è stato generato l'errore e, via via, quelle successive fino ad arrivare alla prima denuncia emendabile a favore rappresentata da Unico 2012. Tuttavia, nulla è perduto nell'ipotesi che non si riesca a presentare l'integrativa entro lunedì prossimo. Ciò vorrà solo dire che la dichiarazione emendabile diventerà Unico 2013. L'unico limite al recupero è, infatti, rappresentato dall'accertabilità dei periodi d'imposta al momento di presentazione della dichiarazione integrativa. Ciò significa che solo per il 2008 si dovrà presentare l'integrativa a favore entro il prossimo 31 dicembre. In ogni caso, prima si presenta e prima si potrà utilizzare il credito emergente in compensazione.
L'evidente e ingiustificata asimmetria dispositiva tra l'integrativa a sfavore e quella a favore finora limitavano la possibilità del recupero immediato solo entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo. Oltre occorreva attendere il rimborso o l'eventuale accertamento per effettuare la compensazione.
In ogni caso, la circolare sottolinea come la disciplina illustrata nel documento si applica ai soli casi di corretta rappresentazione in bilancio dell'errore contabile, mentre le possibili situazioni in cui essa appare applicabile, sempre riferite a errori collegati alla competenza, sono molteplici. Gli stessi principi alla base della competenza civilistica e fiscale a volte non coincidono tra loro avendosi situazioni in cui un costo è di competenza di un determinato esercizio, ma fiscalmente di un altro. Anche in questi casi, tuttavia, il contribuente che sbaglia la deduzione ha correttamente evidenziato in bilancio l'evento. Dunque, si dovrebbe dedurre che la disciplina illustrata si possa applicare.
Del resto, se la circolare ha introdotto una nuova via per l'integrativa a favore questo nuovo principio non dovrebbe essere limitato solo a determinati casi.
Fonte: Il sole 24 ore autori Riccardo Giorgetti Dennis Pini
 chiarimenti. Le altre situazioni
Anche l'Irap tra le chance di rettifica
Entro il prossimo 30 settembre sono emendabili anche gli errori di competenza fiscale che possano aver inciso nella determinazione del valore della produzione netta dell'Irap.
È questo un ulteriore chiarimento contenuto nella Circolare numero 31/E delle Entrate del 24 settembre scorso. In particolare, tenuto conto che dal 2008 la determinazione della base imponibile Irap per le società di capitali e gli enti equiparati e, per opzione, per le società di persone e gli imprenditori individuali è direttamente derivata dalle risultanze contabili, gli eventuali errori posti in essere dal contribuente nell'applicazione dei criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei costi e dei ricavi hanno avuto dirette ricadute sulla base imponibile Irap.
La correzione di tali errori sotto il profilo contabile legittima la presentazione di dichiarazioni integrative a favore o a sfavore del contribuente con le stesse modalità esplicitate dalla circolare con riferimento all'Ires, al fine di garantire – come chiarito dall'agenzia delle Entrate – il rispetto del principio di competenza, evitare fenomeni di doppia imposizione e consentire la corretta determinazione del valore della produzione, rappresentativo dell'effettiva capacità contributiva riferibile al singolo periodo di imposta.
Seppur riferita espressamente al solo caso di correzione di errori contabili, infatti, la Circolare 31/E esprime un principio di portata talmente generale che dovrebbe trovare applicazione ogni volta in cui il contribuente incorra in un errore di competenza fiscale a cui intende porre rimedio mediante la presentazione di dichiarazioni integrative.
Ciò significa che la soluzione prospettata dovrebbe riguardare anche i contribuenti non dotati di contabilità ordinaria o che, seppur dotati di contabilità, non procedono alla rettifica di un errore contabile.
È questo, per esempio, il caso dei lavoratori autonomi che determinano il proprio reddito imponibile in applicazione del principio di cassa, i quali potrebbero incorrere in errori di competenza aventi per oggetto gli incassi e i pagamenti avvenuti in prossimità della fine dell'anno.
Per tali soggetti, il rimedio ai predetti errori dovrebbe essere rappresentato dalla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore di sintesi anche con riferimento agli errori commessi in annualità non più integrabili in base all'articolo 2, comma 8-bis, del Decreto del presidente della repubblica 322/98.

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