Dichiarazioni 2013. Le conseguenze per Unico dopo il provvedimento dell'agenzia delle Entrate sulla comunicazione

Prelievo limitato sui beni ai soci
Senza conseguenze i benefit ai dipendenti e l'assegnazione delle società semplici
Per i beni dati in uso ai soci nel 2012, ultime verifiche nel modello Unico prima della comunicazione da inviare entro il 12 dicembre. 
Nella individuazione delle situazioni che impongono la tassazione del reddito in capo al socio e l'indeducibilità dei costi in capo alla società concedente, si possono tenere in considerazione, oltre alle istruzioni contenute nelle circolari 24 e 36 del 2012, alcune indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate nel provvedimento del 2 agosto scorso.
Beni ai soci
Nel modello Unico entrano i redditi e i costi indeducibili derivanti dalla attribuzione in uso di beni a soci o familiari a un canone inferiore al valore di mercato. Il decreto legge 138/2011 ha introdotto una nuova ipotesi reddituale costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pagato per la concessione in godimento di beni di impresa a soci o familiari. La disposizione, anche se finalizzata a contrastare le intestazioni di comodo di beni personali, non contiene limitazioni circa il tipo o il regime dell'impresa proprietaria dei beni. 
Oltre alla tassazione del socio, la norma prevede l'indeducibilità, nella determinazione del reddito imponibile, dei costi sostenuti dalla società concedente relativamente all'acquisto (ammortamento o canoni di locazione) e alla gestione (manutenzione, eccetera) dei beni. Indeducibilità che si applica ai fini dell'imponibile Ires o Irpef e non si estende invece all'Irap delle società di capitali. 
Situazioni rilevanti
Le istruzioni emanate dall'Agenzia nel corso del 2012, unitamente al provvedimento del 2 agosto, riguardante il nuovo modello di comunicazione da presentare entro il prossimo 12 dicembre, hanno chiarito quali sono le situazioni che rilevano ai fini della applicazione della disposizione e in quali casi, invece, la nuova tassazione non trova ingresso. Innanzitutto deve trattarsi di beni intestati a società o enti commerciali, mentre non rilevano i beni che le società semplici concedono ai propri soci, come pure quelli intestati a società estere senza stabile organizzazione in Italia. Sul versante dei soci utilizzatori, invece, vanno considerati anche soci che risiedono all'estero. 
Fuori sia dalla tassazione in Unico sia dalla comunicazione, i beni utilizzati da soci nella loro qualità di dipendenti, amministratori, o lavoratori autonomi (consulenti). Una buona parte dei casi di beni assegnati a soci che si riscontra nella pratica rientra, in realtà, in queste ultime tipologie, che restano del tutto estranee alle nuove diposizioni. La circolare 24/E/2012 ha precisato che il regime di indeducibilità dei costi già regolato da specifiche norme del Tuir non viene modificato dalla norma. Ad esempio, per le auto aziendali concesse in benefit a dipendenti-soci, resta ferma la deduzione al 90% prevista nel 2012 dall'articolo 164 del Tuir (70% dall'esercizio 2013), mentre per quelle assegnate a soci non dipendenti la deduzione sarà del 40% (20% dall'esercizio 2013). Con riferimento ai costi sostenuti dalle imprese per immobili abitativi concessi in uso a dipendenti (anche se soci), l'articolo 95, comma 2 Tuir, stabilisce che i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51 del Tuir. 
Imprenditore individuale
La circolare 24/E del 2012 ha esteso la disciplina in esame ai beni dell'impresa individuale utilizzati anche per finalità extraziendali dal titolare persona fisica. Questa posizione è stata in parte attenuta dalla successiva circolare 36/E che ha previsto, al fine di attenuare la doppia tassazione che finisce per verificarsi, che il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'imprenditore va ridotto del maggior reddito d'impresa imputato allo stesso utilizzatore a causa dall'indeducibilità dei costi del bene. Il provvedimento 2 agosto 2013, che ha approvato il nuovo modello semplificato per la comunicazione da presentare entro il 12 dicembre 2013, prevede, tra le diverse esclusioni oggettive (che si ritiene corrispondano ad altrettanti esoneri dalla tassazione sostanziale), anche «i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale».
Non è chiaro se, con questa locuzione, l'agenzia delle Entrate intenda riferirsi al caso regolato dalla circolare 24/E sopra richiamato, e se dunque l'utilizzo promiscuo dei beni dell'impresa individuale debba ora intendersi escluso, oltre che da comunicazione, anche da tassazione in capo all'utilizzatore.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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