Durc. La sostituzione. L'intervento della Pa quando emergono debiti sui versamenti

L'ente deve saldare il conto non pagato
Se il Durc segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni e gli enti aggiudicatori devono trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inottemperanza e versare il dovuto direttamente all'Inps, all'Inail o alla Cassa edile.
Il comma 3, dell'articolo 31, del Dl 69/2013, ha ribadito quanto già previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010). In pratica, l'irregolarità del Durc nei confronti del l'operatore economico – nel l'alveo dei contratti pubblici – comporta che il pagamento dell'importo, oggetto di liquidazione da parte della stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli istituti creditori dei contributi omessi. 
Il ministero del Lavoro, con la circolare 3/2012, ha chiarito che la sostituzione nell'obbligazione contributiva non opera soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori copra per intero le irregolarità accertate nel documento unico, ma anche quando il debito sia in grado di colmarle solo in parte. In questa ipotesi, il pagamento nei confronti di ciascun ente deve essere ripartito in proporzione ai crediti vantati da ogni Istituto o Cassa, evidenziati nel Durc.
Con il messaggio 13154 dello scorso 12 agosto, l'Inps ha fornito le istruzioni per operare la «sostituzione» e il versamento all'istituto tramite il modello F24 EP.
Prima di procedere ai versamenti è necessario che la stazione appaltante dichiari agli enti creditori l'intenzione di sostituirsi al debitore tramite un «preavviso di pagamento»: la comunicazione deve essere preventiva, perché serve a ricalcolare i crediti nel caso in cui fosse già intervenuto un altro appaltante a sanare, anche solo in parte, le posizioni dell'appaltatore.
L'intervento sostitutivo esplica i propri effetti anche con riferimento al subappalto: infatti, la stessa circolare 3/2012 ha ricordato che – siccome nell'ambito degli appalti pubblici sussiste un vincolo solidaristico tra appaltatore e subappaltatore sulle somme dovute in relazione al personale impiegato nel contratto – l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante opera anche per sanare i debiti dei subappaltatori (nelle ipotesi di somme residue e non oltre il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore, alla data di emissione del Durc negativo). Infine, se l'irregolarità riguarda solo il subappaltatore e l'importo dovuto a quest'ultimo è insufficiente a coprirla, la sostituzione nell'obbligazione contributiva svincola il pagamento nei confronti del l'appaltatore. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Alessandro Rota Porta

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