Finanziamento ricevuto dai soci senza comunicazione

Nella precedente versione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati nei confronti della società era stato a lungo dibattuto l’obbligo di comunicare anche i finanziamenti ed i versamenti ricevuti dai soci.
Tale obbligo non era indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, ma nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012 che aveva recepito le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei tradizionali forum d’inizio anno.
Anche il provvedimento del 2 agosto 2013 si limita a prevedere l’obbligo di comunicare i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati, nulla disponendo, invece, con riguardo ai finanziamenti ricevuti.
Con una soluzione forse un po’ frettolosa, tale esclusione discende invece dal provvedimento 2013/94902 relativo alla comunicazione dei beni dati in godimento ai soci di cui all’art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL 138/2011.
Sulla scorta di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella conferenza stampa sulle semplificazioni del 3 luglio 2013, il punto 3 del provvedimento prevede che sono esclusi dalla comunicazione di cui al punto 2 “i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore”.
A ben vedere, la comunicazione di cui al punto 2 è quella relativa ai beni dati in godimento ai soci, ma, in questo caso, si può tranquillamente parlare di errore materiale che non incide sulla sostanza dell’adempimento. In altri termini, sarebbe quanto meno singolare che si arrivasse a sostenere che l’esclusione vale solo per la comunicazione dei beni ai soci e per quella dei finanziamenti, atteso che il modello sembra essere lo stesso.
Altro profilo alquanto discusso è quello delle sanzioni.
Con riferimento alla precedente versione del provvedimento, l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (circolare n. 27/2012) aveva correttamente evidenziato come per l’adempimento in questione mancasse una specifica previsione sanzionatoria.
In effetti, l’art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL 138/2011 prevede che per l’omissione della comunicazione per i beni in godimento, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo del godimento.
Qualora, invece, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, sempre in solido, la sanzione residuale da 258 a 2.065 euro prevista dall’art. 11 del DLgs. 471/97.
Quest’ultima norma, colpisce l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza ovvero l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
Quindi, sempre nel caso di beni dati in godimento ai soci, qualora il socio o il familiare abbiano tassato la differenza tra valore normale  e corrispettivo, ma non abbiano trasmesso i dati all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione residuale prevista dal citato art. 11.
Nel caso, invece, della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni:
- non è applicabile la sanzione del 30%, perché non esiste la base di calcolo rappresentata dalla differenza tra valore normale della concessione in godimento del bene e corrispettivo;
- non è applicabile la sanzione residuale in quanto in contribuente non può comunque conformarsi ad alcuna delle prescrizioni del DL n. 138/2011.
Si è già osservato (si veda “Comunicazione dei finanziamenti soci al nodo soglia di 3.600 euro” del 6 settembre) che il nuovo provvedimento 2013/94904 è stato emanato in applicazione dell’art. 2, comma 36-septiesdecies del DL n. 138/2011, norma che prevede l’obbligo da parte dell’Agenzia di tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione.
La correttezza di tale scelta è tutta da dimostrare, ma potrebbe aprire uno spiraglio per sostenere la sanzionabilità del mancato o errato invio in base all’art. 11 del DLgs. 471/97, posto che le sanzioni prima citate si riferiscono all’adempimento previsto dall’art. 2, comma 36-sexiesdecies (beni in godimento), mentre per la comunicazione in questione, mancando una sanzione specifica, si potrebbe considerare la sanzione residuale dell’art. 11.
Soluzione non accettabile in ragione della mancanza di un provvedimento avente forza di legge che prescriva l’adempimento.
Fonte: Eutekne autore Alessandro Cotto

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