I finanziamenti infruttiferi non vanno indicati nel modello Unico

Adempimenti. Versamenti e capitalizzazioni societarie tra le segnalazioni rilevanti per il redditometro
Apporti dei soci sotto esame
Un unico modello a fronte di due diverse comunicazioni, ben distinte tra loro sia per quanto riguarda le ipotesi che rendono necessario l'adempimento, sia per quanto attiene ai dati da comunicare. La scelta dell'agenzia delle Entrate, operata con i provvedimenti n. 94902 (beni) e 94904 (finanziamenti) del 2 agosto 2013, è piuttosto chiara e si muove sulla scia di quanto già affermato con circolare n. 25/E/2012: i due adempimenti comunicativi sono "slegati", nel senso che i dati dei finanziamenti e delle capitalizzazioni vanno trasmessi anche quando non sono affatto serviti per acquisire i beni concessi in godimento al socio o familiare e, quindi, pure quando questa "concessione" è del tutto assente. Stando così le cose, e nonostante l'unicità del modello approvato, sarà frequente verificare che l'impresa è soggetta solo alla comunicazione dei finanziamenti e non a quella dei beni in uso ai soci ovvero, viceversa, che occorre ottemperare a quest'ultimo adempimento, ma non al primo. È, invece, probabile che chi rientra in entrambi gli obblighi, possa adempiere inviando un unico modello e non due distinte comunicazioni. Ciò nonostante, in considerazione della diversità oggettiva e soggettiva con cui sono stati "ridisegnati" requisiti e modalità, è opportuno trattare distintamente le due comunicazioni, se non altro per non fare confusione. Per quel che riguarda finanziamenti e capitalizzazioni poste in essere dai soci, si possono leggere nella tabella a fianco dieci quesiti (e dieci possibili risposte) sui punti maggiormente controversi e che dovranno essere chiariti dalle Entrate prima della scadenza per la comunicazione dei dati 2012 (12 dicembre 2013). I movimenti che interessano sono le capitalizzazioni e i finanziamenti operati a decorrere dal 2012 e da parte di persone fisiche; due semplificazioni particolarmente apprezzabili. Non si segnalano gli apporti i cui dati sono già in possesso dell'Amministrazione, né quelli di importo complessivo inferiore a 3.600 euro. Questo limite rappresenta uno dei primi nodi da sciogliere, perché dal provvedimento non si comprende se sia riferito al singolo socio/familiare o alla società nel suo complesso (si veda Il Sole 24 Ore del 31 agosto): in presenza di due soli finanziamenti, ciascuno dell'importo di 3mila euro, l'obbligo potrebbe scattare o meno, a seconda del soggetto a cui si applica il limite. Nessun dubbio, invece, nonostante che la prescrizione sia nel provvedimento "sbagliato", sull'esonero riguardante i finanziamenti concessi (e non ricevuti) dall'impresa. Per le imprese individuali vanno riportati gli apporti dei familiari del titolare, e non quelli da lui effettuati personalmente. Esaminando la tabella pubblicata a lato, emerge che le principali problematiche di compilazione saranno legate alle varie forme di "apporto" che legano società e soci: si va da formali apporti di capitale (generalmente da non comunicare perché riportati su atti notarili) a costituzione di riserve (di capitale o di utili), a veri e propri "mutui" (più o meno formalizzati), a meri anticipi di somme effettuati dal socio a fronte di momentanee carenze di liquidità dell'impresa. Il tutto, poi, soggetto a evoluzione: un finanziamento spesso si trasforma (tramite formale rinuncia) in un apporto e può essere destinato a coprire le perdite, direttamente o indirettamente, funzione che già rivestono le riserve presenti nel patrimonio netto aziendale. Insomma, l'Agenzia è chiamata a chiarire in maniera precisa quali movimenti vanno comunicati e quali no, affrontando anche l'accollo da parte del socio del debito della società. Da chiarire anche come comportarsi con alcuni campi che sembrano obbligatori ma fuori luogo per questa specifica comunicazione degli apporti: "qualifica" (utilizzatore o concedente), "informazioni circa l'utilizzo del bene" e "data inizio (o fine) concessione".
Va, infine, evidenziato come questa comunicazione (contrariamente a quella riguardante i beni) non abbia alcun rapporto con gli obblighi dichiarativi del socio/familiare: capitalizzazioni e finanziamenti infruttiferi sono irrilevanti ai fini del modello Unico di chi li effettua; la sola traccia potrebbe essere l'assoggettamento a imposta degli interessi nei (pochi) casi di finanziamenti fruttiferi operati da persone fisiche.
Fonte. Il sole 24 ore autori Giorgio Gavelli Massimo Sirri
Le questioni aperte sulla comunicazione dei finanziamenti da soci
Dieci domande (e dieci possibili risposte) in attesa del parere delle Entrate
IL QUESITO
LA RISPOSTA
1) I piccoli "anticipi" fatti dal socio per acquisti di beni e servizi (tali da superare il limite di 3.600 euro) rimborsati dalla società in tempi brevi vanno comunicati?
Queste operazioni non dovrebbero essere considerate alla stregua di finanziamenti, ma allo stato non vi è una risposta definitiva
2) I finanziamenti effettuati dal socio ma restituiti entro la fine del periodo  d'imposta vanno segnalati?
Dalle istruzioni sembra di sì perché il dato potrebbe comunque essere di interesse per l'amministrazione finanziaria
3) Quando la rinuncia al finanziamento determina una capitalizzazione (ad esempio per coprire le perdite) va comunicato qualcosa?
Si ritiene di no. Il dato è già stato comunicato e verrebbe duplicato, senza alcuna utilità ai fini dell'accertamento sintetico a carico del socio
4) L'accollo di un debito rappresenta una forma di finanziamento?
Tecnicamente sì, anche se il collegamento con l'accertamento sintetico è molto debole. Sul punto sono opportuni i chiarimenti delle Entrate
5) Come fanno i soggetti in contabilità semplificata a reperire i dati da comunicare?
Devono monitorare extracontabilmente finanziamenti e capitalizzazioni al fine di adempiere alla comunicazione
6) Il mancato prelievo degli utili va considerato come finanziamento? E un versamento a copertura perdite come va trattato?
Nel primo caso, non avrebbe senso una comunicazione simile ai fini del redditometro. Al secondo dubbio va data, invece, risposta positiva: si tratta di una capitalizzazione da comunicare
7) Come va considerato il limite dei 3.600 euro al di sotto del quale non scatta la comunicazione?
Dalle istruzioni si comprende solamente che va considerato distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni. Ciò che non è chiaro, invece, è se va riferito alla società beneficiaria (come limite complessivo) o al singolo socio. È più probabile la prima ipotesi; ma in un'ottica di semplificazione sarebbe più opportuna la seconda
8) Vanno riportati i finanziamenti dei soci alle società cooperative?
In base alle norme in vigore la comunicazione va effettuata anche per questi apporti
9) Quale sanzione viene irrogata in caso di mancata comunicazione dei finanziamenti?
Non è prevista alcuna sanzione specifica. Potrebbe scattare la sanzione generica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 471/1997 (da € 258 a € 2.065)
10) Il dato già comunicato l'anno precedente va ripetuto? In caso negativo, per il limite dei 3.600 euro si tiene conto anche delle somme versate negli anni precedenti?
No, il dato non va ripetuto. Per il calcolo dei 3.600 euro andrebbe preliminarmente compreso il "soggetto" a cui riferire il limite (si veda il quesito n. 7)

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