Il blocco delle società non operative

Per le imprese e i professionisti questi sono i giorni dell'invio delle dichiarazioni dei redditi e uno dei problemi non risolti riguarda le società di comodo.
L'ipotesi è quella della società non operativa che non ha superato il test dei ricavi minimi, oppure che è in perdita sistemica da tre anni.
La società può aver proceduto alla presentazione dell'istanza di interpello e aver ricevuto una risposta negativa oppure non aver ricevuto alcuna risposta; qualora la società non intenda dichiarare il reddito minimo ritenendolo spropositato, deve comunque avere il diritto di poter inviare la dichiarazione dei redditi.
Le situazioni peggiori si riscontrano nelle società immobiliari di gestione che possiedono immobili sfitti per i quali la legge 724/94 richiede un ricavo minimo pari al 6% del costo del fabbricato; ancorché la base di calcolo coincida con il costo storico è inverosimile che si raggiunga questo risultato. Se poi il fabbricato è sfitto il ricavo è zero, ed è avvilente leggere, nella risposta della Agenzia all'interpello, che la società non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le iniziative necessarie al fine di affittare l'immobile.
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 32/E del 2010, ha precisato che il provvedimento della stessa agenzia delle Entrate che rigetta l'interpello non è impugnabile in quanto non rientra tra gli atti contro cui si può ricorrere di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 546/1992, ma il contribuente può far valere le proprie ragioni davanti alle Commissioni tributarie mediante impugnazione dell'avviso di accertamento successivamente notificato. La Corte di cassazione si è espressa in modo non univoco (si veda l'inserto «L'invio di Unico» del Sole 24 Ore del 18 settembre scorso).
Tuttavia, indipendentemente dalla scelta di impugnare il diniego dell'agenzia delle Entrate, oppure di attendere l'avviso di accertamento, il problema immediato è quello della trasmissione della dichiarazione.
Infatti se nella dichiarazione viene dichiarato un reddito inferiore a quello minimo la procedura di controllo telematico della dichiarazione evidenzia l'errore bloccante con tre asterischi (errore bloccante che determina lo scarto della dichiarazione). Questa anomalia non consente quindi la trasmissione della dichiarazione.
Si ricorda al riguardo che, come precisato dall'agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 32/2010, in caso di omessa dichiarazione del reddito minimo la società ha la possibilità di ricorrere, ma tutto ciò prelude all'invio della dichiarazione da parte della società. Anche la circolare della stessa Agenzia 5 del 2 febbraio 2007 afferma che la questione relativa alla operatività della società dovrà essere sottoposta ai giudici tributari mediante l'impugnazione dell'eventuale avviso di accertamento che non può che essere conseguente a una dichiarazione presentata.
L'agenzia delle Entrate dovrebbe quindi rimuovere l'errore bloccante in caso di mancata dichiarazione dei ricavi minimi. Non è tollerabile che, per evitare la grave conseguenza di una dichiarazione omessa, si debba "barare" nella compilazione del quadro relativo alle società operative indicando una causa di esclusione o di disapplicazione non vera che consenta l'invio della dichiarazione.
Fonte: il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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