Revisori legali. Incarichi in corso da segnalare

Una volta effettuato l'accesso all'Area riservata, il revisore – persona fisica o società – può aggiornare le informazioni con due funzionalità. La prima, detta «Contenuto informativo», è presentata su due schede: «Dati anagrafici» e «Albi esteri». La seconda funzionalità (cosiddetta dei «Dati strumentali») consente invece l'aggiornamento dei dati strumentali alla tenuta del Registro ed è articolata per i revisori persone fisiche nelle due schede: «Sezione attivi/inattivi» e «Gestione incarichi», mentre per le società di revisione nelle schede: «Personale società» e «Gestione incarichi».
Gli obblighi del revisore
Nella prima scheda «Dati anagrafici», il revisore deve indicare gli estremi dell'iscrizione al Registro (numero di iscrizione, decreto ministeriale, «Gazzetta Ufficiale» di pubblicazione) e una serie di altri dati, compresa l'indicazione dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività o di cui è socio o amministratore o dell'eventuale società di rappresentanza di un ente cooperativo incaricato della revisione legale in base alla normativa vigente nelle regioni a statuto speciale presso la quale il revisore svolge l'attività. Nella seconda scheda «Albi esteri» invece occorrerà indicare l'eventuale numero di iscrizione all'albo estero, l'autorità e lo Stato.
Nella scheda «Gestione incarichi» occorre indicare gli incarichi in essere alla data della comunicazione. Nella scheda «Sezione del Registro», invece, il revisore ha la possibilità di indicare la sezione del Registro a cui vuole essere iscritto, fermo restando che l'iscrizione nella sezione inattivi non consente di svolgere incarichi di revisione legale (vale a dire di incarichi assunti presso soggetti, anche in qualità di componente supplente del l'organo di controllo, per i quali è previsto, in base al Codice civile o altra disposizione normativa, che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro) e di certificare, in qualità di dominus, lo svolgimento di un periodo di tirocinio da parte di aspiranti revisori legali. 
I soggetti prima iscritti al Registro dei revisori contabili sono stati collocati d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi. Tuttavia, la mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina, a regime, l'iscrizione d'ufficio nella sezione inattivi.
I revisori iscritti nella sezione attivi, oltre all'obbligo formativo e al controllo di qualità da parte della competente autorità vigilante, sono soggetti anche al pagamento del contributo annuale commisurato «all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio». L'istituzione delle due diverse sezioni del Registro (attivi e inattivi), ha voluto rendere più stringenti gli obblighi di formazione e i controlli sugli operatori "assidui".
Gli obblighi della società
Accedendo alla prima scheda «Dati anagrafici», la società di revisione deve indicare una serie di informazioni generali – a partire dagli estremi dell'iscrizione al registro – compreso il recapito per le comunicazioni da parte del registro e l'indirizzo e il referente da contattare.
Nella seconda scheda «Albi esteri»invece occorrerà indicare l'eventuale numero di iscrizione all'albo estero, l'autorità e lo Stato. Nella schermata «Uffici di rappresentanza», occorre indicare eventuali indirizzi degli uffici di rappresentanza della società di revisione.
Nella scheda «Personale società», occorre indicare il personale collegato alla società di revisione (Revisori legali soci o amministratori delle società di revisione e gli altri revisori legali che svolgono attività di revisione per conto della società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale). Con riferimento poi alla scheda «Gestione incarichi» occorre invece indicare, come per i revisori, gli incarichi in essere alla data della comunicazione.
Fonte: Il sole 24 ore

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