Iva per cassa. Bonifici. È rilevante la disponibilità della somma

Per il pagamento conta l'accredito
L'Iva per cassa prevede come regola che l'imposta sia liquidata secondo l'incasso del corrispettivo con riferimento sia alle operazioni attive che alle passive. In particolare, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate, l'Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi e, comunque, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Dall'altra parte, il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti di beni e di servizi, è esercitabile a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie e alle condizioni esistenti in tale momento.
Ma in quale momento la fattura si considera pagata? Per i pagamenti in contante non vi sono problemi, ma per quelli con bonifico o Rid, si tratta di comprendere se il momento in cui il creditore acquisisce la notizia dell'avvenuto accreditamento sia quello idoneo a considerare avvenuto il pagamento e l'imposta esigibile. La circolare 1/E/2013 ha chiarito che è rilevante «l'effettiva disponibilità delle somme» indipendentemente dalla formale conoscenza del pagamento. Nel caso in cui per il contribuente non sia possibile accedere ai movimenti bancari in tempo reale mediante sistemi di home banking, sarà necessario richiedere che tutti gli incassi siano comunicati tempestivamente entro e non oltre la cosiddetta «data disponibile», in modo da poter adempiere correttamente gli obblighi di liquidazione dell'imposta. In presenza di incassi o pagamenti parziali, l'Iva diventa, rispettivamente, esigibile o detraibile nella proporzione esistente fra la somma incassata o pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.
La cessione del credito
La circolare 1/E/2013 chiarisce, inoltre, che l'incasso del prezzo del credito ceduto pro solvendo o pro soluto non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. Era emerso, infatti, il dubbio che la cessione del credito (articolo 1260 del Codice civile) potesse realizzare presupposto dell'esigibilità almeno nei casi in cui avviene pro soluto. La cessione dei crediti si qualifica come pro soluto piuttosto che come pro solvendo a seconda del fatto che il cessionario acquisti i crediti dal cedente rispettivamente senza o con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo in caso di insolvenza dei debitori. L'incasso del prezzo di cessione del credito, dunque, non realizza il presupposto dell'esigibilità e il cedente dovrà considerare esigibile l'imposta relativa alle fatture che hanno generato tale credito solo quando il debitore originario pagherà il corrispettivo. Pertanto il cedente è tenuto a monitorare l'avvenuto incasso poiché in tale momento l'Iva deve concorrere alla liquidazione di periodo.
Nei casi in cui non fosse agevole accedere alle informazioni necessarie in tempo utile per la corretta determinazione dell'Iva di periodo, si potrà includere anticipatamente l'imposta relativa al l'operazione originaria direttamente nella liquidazione del mese (o del trimestre) in cui è avvenuta la cessione del credito. Così facendo il contribuente potrà evitare di gestire il flusso informativo relativo agli incassi senza rischiare sanzioni.
Fonte: Il sole 24 ore autore Barbara Zanardi

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