Iva per cassa: modalità dichiarative

Attesa la conferma dell’opzione per chi non ha presentato il modello Iva in forma autonoma
Chi ha aderito al nuovo regime Iva per cassa, di cui all’art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”) a partire dal 1° dicembre 2012 dovrà confermare l’adesione al nuovo regime nella dichiarazione IVA riferita all’anno d’imposta 2012. 
L’adesione al nuove regime dell’Iva per cassa comporta regole particolari per la compilazione della dichiarazione IVA, tenuto conto che devono essere riepilogate operazioni effettuate con regimi diversi. Chi non ha presentato il modello Iva in forma autonoma, dovrà ribadire l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione da inviare insieme a Unico 2013. 
La conferma dell’opzione - Il primo elemento da tener presente è la conferma dell’opzione, che dovrà avvenire nel quadro VO, rigo VO15, barrando la casella 1, per chi ha aderito al nuovo regime per cassa a partire dalle operazioni effettuate dal primo dicembre 2012. Si fa riferimento ovviamente alla dichiarazione Iva da presentare in forma unificata (modello Unico 2013) entro il prossimo 30 settembre, per chi non ha già presentato la dichiarazione autonoma. 
La comunicazione va effettuata anche da parte di chi ha deciso di aderire al nuovo regime, passando dal precedente sistema dell'Iva di cassa previsto dall'articolo 7 del D.L. 185/2008 (ora abrogato). 
La gestione delle operazioni - Per quanto riguarda la compilazione della Dichiarazione Iva, le operazioni comportano particolari modalità di compilazione del quadro VE per le fatture emesse ma non incassate e del quadro VF per il rinvio della detrazione. 
L’esigibilità differita dell’IVA produce due effetti: 
1. la cessione rientra nel calcolo del volume d’affari nell’anno in cui è effettuata; 
2. l’Iva va compresa nella liquidazione del periodo in cui è effettuato l’incasso. 
Le operazione attive – Analizziamo dettagliatamente le modalità di compilazione del quadro VE con il supporto di un esempio numerico. Un contribuente nel 2012 ha aderito al nuovo regime dell’Iva per cassa.
Le operazioni effettuate dal contribuente fino al 30 novembre 2012, tutte a esigibilità immediata, ammontano a euro 100.000,00 + Iva 21%, da indicare nel rigo VE22. Le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, nel nuovo regime dell’Iva per cassa, ammontano a euro 20.000,00 + Iva 21% e tali fatture risultano non essere incassate a fine anno. Tali fatture andranno indicate: 
• nel rigo VE36, col. 1, congiuntamente a tutte le altre operazioni con Iva e esigibilità differita, concorrendo, dunque, esclusivamente alla formazione del volume d’affari; 
• distintamente nel rigo VE36, col. 3.
Effettuiamo ora l’ulteriore ipotesi che il soggetto Iva abbia incassato inoltre fatture nel 2012, con Iva sospesa (articolo 6, co. 5, D.P.R. 633/1972) emesse nel 2011, per 40.000 euro oltre all'Iva al 21 per cento. 
In tal caso: 
- i 40.000,00 andranno indicati nel rigo VE22, congiuntamente ai 100.000,00 euro riferibili alle operazioni a esigibilità immediata e concorreranno alla determinazione dell’imposta; 
- per evitare duplicazione del volume d’affare, essendo operazioni che hanno concorso a formare il volume d’affari nel precedente periodo d’imposta, l’importo verrà sterilizzato con l’indicazione nel rigo VF37 con segno meno. 
Stesso discorso nel 2013, dichiarazione 2014, per le operazioni riferibili al nuovo regime dell’Iva per cassa non incassate nel 2012 (20.000,00 euro) e incassate nel 2013 o, comunque, per le quali sia decorso un anno dell’effettuazione dell’operazione. Queste andranno indicati nel rigo VE22 e per evitare duplicazione del volume d’affare, essendo operazioni che hanno concorso a formare il volume d’affari nel precedente periodo d’imposta, l’importo verrà sterilizzato con l’indicazione nel corrispondente rigo VF37 con segno meno.
Le operazioni passive - Stessa iter logico di compilazione per il quadro VF. 
Si dovrà indicare al campo 1, del quadro VF, rigo VF19, l'imponibile degli acquisti effettuati, per i quali l'imposta non è detraibile nel 2012, in quanto non è stato eseguito il pagamento entro il 31 dicembre né è trascorso un anno dall'acquisto. Tali importi andranno anche indicati distintamente al campo 3, del quadro VF, rigo VF19.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, periodo d’imposta 2013, maturato il diritto alla detrazione per intervenuto pagamento o decorso del termine annuale, anche tali acquisti confluiranno nei righi del quadro VF per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta, avendo cura di indicare il relativo imponibile in diminuzione degli acquisti dell'anno, utilizzando un rigo corrispondente al VF20 del modello Iva 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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