La rivalutazione in Unico 2013

Nel modello in scadenza il prossimo 30.09 necessario indicare le rivalutazioni effettuate nel 2012
Premessa – Tra i vari controlli da fare nel modello Unico 2013 trova spazio anche la rivalutazione di terreni e partecipazioni. In particolare in Unico 2013 si dovrà indicare la rivalutazione di quote e terreni la cui asseverazione della perizia di stima dei beni è avvenuta alla data del 1° luglio 2011 e il cui versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata è stato effettuato nel 2012.
Rivalutazione terreni e partecipazioni - Gli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano, alla data del 1° gennaio 2002, titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. Il costo di acquisto rivalutato diveniva utilizzabile, contrapponendolo al corrispettivo della cessione a titolo oneroso, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) del Tuir. Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti, da ultimo la Legge di Stabilità 2013 consente la rivalutazione dei beni posseduti al 1° gennaio 2013.
Indicazione in Unico - La rivalutazione deve essere dichiarata mediante compilazione degli appositi quadri del mod. UNICO. In particolare, quest'anno dovranno essere indicati i dati relativi alle rivalutazioni effettuate nel 2012, mentre chi ha versato l'imposta sostitutiva lo scorso 1° luglio dovrà dichiarare i dati nel mod. UNICO del 2014.
Partecipazioni - Più precisamente nel mod. UNICO 2013-PF, ai righi RT49 e RT50 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1° luglio 2011, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 282 del 24 dicembre 2002. Nella prima colonna deve essere inserito il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima, mentre in quella successiva deve essere indicata l'aliquota del 4% per le partecipazioni qualificate, ovvero del 2% per le partecipazioni non qualificate. La colonna 3 è destinata a contenere l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta, mentre quella seguente riguarda l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di riterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni e che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione. Nella colonna 5 deve essere indicata l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 3 e quella di colonna 4; qualora il risultato sia negativo, il campo non va compilato. La colonna 6 deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è stato rateizzato, mentre l'ultima colonna deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 indicata nella colonna 3 è parte di un versamento cumulativo.
Terreni – Anche in caso di rivalutazione dei terreni, nei righi da RM20 e RM22 devono essere distintamente indicati, per ciascun terreno (o quota di terreno, nel caso di comproprietà), i dati relativi alle rivalutazioni operate nel periodo d’imposta 2012.
Omessa compilazione - La mancata indicazione dell'affrancamento in dichiarazione non ne pregiudica gli effetti. L'omessa indicazione nel modello Unico costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal co. 1 dell'art. 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino a un massimo di euro 2.065).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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