Le non operative deducono l'«Ace» nel quadro RN

Percorso a ostacoli per l'applicazione dell'Ace nelle società di comodo e in quelle in regime di consolidato. L'agevolazione Ace, giunta al secondo anno di applicazione, è infatti ancora carente di istruzioni ufficiali.
Un primo aspetto riguarda la coesistenza dell'incentivo alla capitalizzazione con la disciplina delle società non operative o in perdita sistematica. Le istruzioni a Unico SC (rigo RF82) non indicano l'Ace tra le agevolazioni compatibili con il regime "di comodo", lasciando aperto il dubbio sulla possibilità di utilizzo. In realtà, l'Ace è sicuramente utilizzabile da parte degli enti non operativi, ma la deduzione non avviene nel quadro RF, bensì direttamente nel quadro RN. Nel campo RN6 le società di comodo deducono l'Ace dopo l'adeguamento al reddito minimo, eventualmente fino ad azzerarlo. 
Si ipotizzi una società con reddito effettivo di 2.000 euro, minimo di 2.500 e deduzione Ace pari a 800 euro. L'imponibile finale sarà pari a 1.700 euro e si calcolerà come segue: rigo RN1 2.000, rigo RN6, colonne 1 e 2, 2.500, e infine rigo RN6 col. 3 800; l'imponibile Ires sarà come detto di (2.500-800) = 1.700 euro. La conferma circa la spettanza dell'Ace per le società di comodo si trae dalle istruzioni al calcolo della addizionale Ires (RS115).
Un altro interrogativo riguarda le modalità di utilizzo delle eccedenze di Ace delle singole società (deduzione che supera il reddito complessivo) nel consolidato fiscale. Il decreto di attuazione stabilisce che l'importo della deduzione che supera il reddito individuale si trasferisce al gruppo fino ad azzerare il reddito complessivo. L'eventuale ulteriore eccedenza è invece trattenuta dalla società che l'ha prodotta e dalla stessa riportata a nuovo. In assenza di specifiche disposizioni al riguardo, ci si chiede se il descritto trasferimento (in presenza di reddito globale capiente) costituisca un obbligo (come avviene nel caso della assegnazione di perdite fiscali) o una facoltà (come per le eccedenze di interessi passivi e di Rol previste dall'articolo 96 del Tuir). 
È prudente adottare la prima tesi ed effettuare comunque il trasferimento fino a concorrenza del reddito di gruppo, onde evitare contestazioni sul riporto interno, laddove la tesi della facoltatività venisse respinta dal Fisco. I regolamenti di tassazione consolidata dovranno poi disciplinare i criteri con cui prelevare le eccedenze da assegnare al gruppo qualora le eccedenze complessivamente superino la capienza del reddito globale. 
Particolare attenzione deve essere, infine, dedicata alla determinazione dell'Ace in presenza di operazioni straordinarie. La relazione ministeriale al decreto di attuazione ha chiarito, in assenza di disposizioni che trattino dell'argomento, che si applicano i principi ordinari propri di tali riorganizzazioni soggettive.
Nella fusione, la società incorporante acquisisce integralmente sia la base Ace che le eventuali eccedenze di deduzione di anni precedenti maturate dalle incorporate. Si tratta di un subentro che, a differenza di quanto stabilito per il riporto di perdite o di interessi passivi e di Rol, non subisce alcuna limitazione antielusiva (test di vitalità o limite del patrimonio netto). Nelle scissioni, la base Ace e le eccedenze di deduzione inutilizzate dalla scissa vengono ripartite tra scissa e beneficiarie in proporzione ai patrimoni netti rimasti e trasferiti (articolo 173 comma 4 del Tuir) e ciò indipendentemente dalle effettive poste di patrimonio netto che la scissa assegna alle beneficiarie. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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