L'Iva per cassa attende la conferma

Imposte indirette. Nel modello anche l'imponibile delle fatture emesse ma non incassate lo scorso anno e degli acquisti con detrazione rinviata
La scelta del nuovo regime da dicembre 2012 va ribadita nella dichiarazione entro fine mese
L'Iva per cassa aspetta una conferma nella dichiarazione da presentare entro fine mese. Chi è entrato nel nuovo regime dal 1º dicembre 2012 (la decorrenza della disciplina è fissata dal Dm Economia dell'11 ottobre dell'anno scorso), se non ha presentato il modello Iva in forma autonoma, dovrà ribadire nel rigo VO15 l'opzione nella dichiarazione da inviare insieme a Unico 2013. Ma non solo. Bisognerà prestare particolare attenzione anche all'imponibile delle fatture emesse ma non incassate nel quadro VE e al rinvio della detrazione nel quadro VF. Vediamo nel dettaglio.
La scelta così come la revoca per il nuovo regime introdotto ed esteso fino a due milioni di euro di volume d'affari dall'articolo 32-bis del Dl 83/2012, vincolante per un triennio e poi valida di anno in anno fino a revoca (sempre che non sia superata la nuova soglia del volume d'affari), si desume dal comportamento concludente dell'operatore da ribadire nella dichiarazione Iva relativa all'anno d'esercizio della scelta.
Pertanto, i soggetti che hanno aderito da subito al cash accounting, indicando in fattura la dicitura «Iva per cassa» e la norma di riferimento (la mancata annotazione rappresenta però solo una violazione formale ai fini sanzionatori) o evidenziando altrimenti l'opzione (per esempio, liquidando l'imposta secondo le regole del regime), devono comunicare la scelta operata barrando la casella 1 del rigo VO15 del modello. In base al provvedimento delle Entrate 165764/ 2012, inoltre, sono valide (ma sanzionate) le comunicazioni effettuate tardivamente con la dichiarazione nei 90 giorni dalla scadenza. Questo lascerebbe desumere che non siano invece valide le comunicazioni contenute in dichiarazioni presentate oltre tale termine (o non presentate affatto). Una simile interpretazione, tuttavia, dovrebbe essere esclusa proprio in virtù del principio del comportamento concludente (articolo 1 del Dpr 442/1997), accolto dal provvedimento e riproposto nella circolare 44/E/2012.
L'imponibile delle operazioni effettuate dal 1º dicembre 2012 nel nuovo regime e non incassate entro fine anno (e per le quali non è decorso il termine di un anno dall'effettuazione) va indicato nel campo 1 del rigo VE36 (oltre che specificato nel campo 3 dello stesso rigo), concorrendo a formare il volume d'affari, ma non a determinare l'imposta, al pari delle altre operazioni a esigibilità differita (operazioni nei confronti dello Stato, enti pubblici e altri soggetti, previste dall'articolo 6, comma 5, del Dpr 633/1972 e operazioni nella vecchia Iva per cassa).
Nella dichiarazione relativa al 2013, quando l'imposta sarà divenuta esigibile (per incasso o decorso termine annuale), le stesse operazioni andranno riepilogate (imponibile e Iva) nelle sezioni del quadro VE, sterilizzandone la concorrenza al volume d'affari di tale anno mediante indicazione dell'imponibile (con segno meno) in un rigo corrispondente al rigo VE37 del modello per il 2012.
La stessa logica vale per il quadro VF. Chi ha operato per cassa da dicembre 2012 deve indicare nel campo 1 del rigo VF19 – dedicato agli acquisti con Iva detraibile negli anni successivi (i soggetti tenuti comprendono gli acquisti ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e quelli realizzati nel precedente regime di cassa, da specificare in campo 2) – l'imponibile degli acquisti effettuati, per i quali l'imposta non è detraibile nel 2012, in quanto non è stato eseguito il pagamento entro il 31 dicembre né è trascorso un anno dall'acquisto (l'importo va anche nel campo 3). La compilazione del rigo non interessa chi, in regime ordinario, ha compiuto acquisti presso operatori nel nuovo regime di cassa, poiché il differimento della detrazione riguarda solo questi soggetti.
Nella dichiarazione del prossimo anno, maturato il diritto alla detrazione per intervenuto pagamento o decorso del termine annuale, anche tali acquisti confluiranno nei righi del quadro VF (imponibile e imposta). Per non aumentarne artificiosamente il volume, il relativo imponibile dovrà però essere indicato in diminuzione degli acquisti dell'anno (utilizzando un rigo corrispondente al VF20 del modello Iva 2013).
Fonte: Il sole 24 ore autori Massimo Sirri - Riccardo Zavatta
Passo dopo passo
La compilazione dei campi relativi al nuovo regime per cassa nella dichiarazione Iva
L'OPZIONE
La scelta per il regime dell'Iva per cassa si esprime mediante comportamento concludente. L'opzione va comunicata nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui la scelta è esercitata
Per chi ha scelto il regime di cassa a partire dalle operazioni effettuate dal primo dicembre 2012, deve comunicare l'opzione barrando la casella 1 del quadro VO15 della dichiarazione Iva da presentare in forma unificata (modello Unico 2013) entro il prossimo 30 settembre, per chi non ha già presentato la dichiarazione autonoma
La comunicazione va effettuata anche da parte di chi ha deciso di aderire al nuovo regime, passando dal precedente sistema dell'Iva di cassa previsto dall'articolo 7 del Dl 185/2008 (ora abrogato)
L'INGRESSO
Un contribuente ha aderito all'Iva per cassa nel 2012. Tutte le fatture emesse per operazioni effettuate dal primo dicembre, pari a 10mila euro oltre all'Iva al 21%, risultano non incassate a fine anno: vanno indicate nei campi 1 e 3 del rigo VE36
Nel corso del 2012, l'operatore ha anche emesso fatture a esigibilità differita (articolo 6, comma 5, del Dpr 633/1972) per complessivi 15mila euro oltre all'Iva al 21%, tutte incassate a maggio 2013. Tali operazioni vanno nel campo 1 del rigo VE36
Nel 2012, inoltre, ha incassato tutte le fatture con Iva sospesa (articolo 6, comma 5) emesse nel 2011, per 20mila euro oltre all'Iva al 21 per cento
Il relativo importo va riportato in VE22 per determinare l'imposta esigibile e in VE37 per evitare che il volume d'affari 2012 sia incrementato da operazioni già rilevate nel 2011
Le altre fatture emesse dall'operatore fino a tutto il 30 novembre 2012 sono a esigibilità immediata e ammontano a 30mila euro oltre all'Iva al 21%: vanno riportate in VE22
Nella dichiarazione relativa al 2013, le fatture emesse per cassa nel 2012 (e incassate nel 2013 o per le quali è decorso un anno dall'effettuazione) e quelle emesse sempre nel 2012 (e incassate a maggio 2013) in base all'articolo 6, comma 5, del Dpr 633/1972 confluiranno nei righi corrispondenti a VE22 nel prossimo modello dichiarativo. Per evitare duplicazioni del volume d'affari, i relativi importi andranno poi indicati nel rigo corrispondente a VE37 della dichiarazione per il 2012
IL PASSAGGIO
Un operatore, già nella vecchia Iva per cassa, è passato al nuovo regime dal 1º dicembre scorso. Le fatture emesse nel 2012 fino al 30 novembre ammontano a 60mila euro oltre all'Iva al 21 per cento
Di tali fatture, sono stati incassati 50mila euro oltre Iva (rigo VE22) nel 2012. La restante parte è stata incassata ad aprile 2013. L'imponibile delle fatture non incassate nel 2012 (10mila euro) va riportato nei campi 1 e 2 del rigo VE36
A dicembre 2012, con il nuovo regime di cassa, sono state emesse fatture per 50mila euro oltre all'Iva al 21 per cento, tutte incassate a luglio 2013. Il relativo importo va nei campi 1 e 3 del rigo VE36
Sempre nel corso del 2012, l'operatore ha incassato il residuo importo delle fatture emesse nel 2011 con il precedente regime di cassa, per complessivi 12mila euro oltre all'Iva al 21 per cento. L'importo deve essere riportato in VE22 per determinare l'imposta 2012 e va indicato in VE37 per non alterare il volume d'affari.

Commenti