Lo scioglimento senza liquidazione aumenta i tempi per UNICO

Entro il 30 settembre le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei soggetti che nel 2012 hanno cessato l’attività senza formale procedura di liquidazione
Con riferimento agli imprenditori individuali e alle società di persone che hanno cessato l’attività senza procedura di liquidazione, gli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte sono differenti rispetto a quelli delle società che hanno seguito l’iter ordinario.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (si vedano la ris. 30 luglio 2008 n. 329 e le circ. 12 giugno 2002 n. 50, § 19.2, e 7 giugno 2002 n. 48, § 2.1), la dichiarazione dei redditi di una società di persone, sciolta senza intraprendere la formale procedura di liquidazione, deve essere presentata entro i termini ordinari, ossia entro i termini previsti dall’art. 2 del DPR 322/98 e non quelli indicati dal successivo art. 5 del medesimo decreto.
Pertanto, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice che procedono allo scioglimento diretto devono presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP (esclusivamente in via telematica) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui avviene la cessazione dell’attività.
In relazione agli imprenditori individuali, valgono le stesse regole sopraindicate, con riferimento però all’intero periodo di imposta (anno solare) in cui avviene la cessazione dell’attività. Si ricorda, infatti, che il reddito di impresa di una persona fisica costituisce solo una delle tipologie reddituali che concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, in relazione al proprio periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
In sostanza, laddove uno dei predetti soggetti abbia proceduto allo scioglimento senza la formale procedura di liquidazione in data 15 aprile 2012, gli adempimenti dichiarativi potranno essere comunque espletati entro il successivo 30 settembre 2013.
La dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è cessata l’attività deve essere presentata anch’essa esclusivamente in via telematica ed entro il termine ordinario del 30 settembre 2013. Tuttavia, dato che il periodo d’imposta si è chiuso prima del 31 dicembre, si applica l’art. 3, comma 1 del DPR 322/98, che prevede la presentazione in forma “separata” rispetto al modello UNICO.
Per le dichiarazioni dei redditi e IRAP, gli stessi principi valgono anche in caso di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci ex art. 2272 n. 4 c.c. ; leggermente differenti sono, invece, gli adempimenti ai fini IVA.
Dichiarazione IVA presentata dal socio superstite
Sempre nel caso di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, la dichiarazione IVA non deve essere compilata dalla società, ma dal socio che ha continuato l’attività. Entro il 30 settembre 2013, infatti, il socio deve presentare la dichiarazione IVA costituita da due moduli: uno intestato alla società (per il periodo dall’1 gennaio 2012 al 14 aprile 2012) e l’altro intestato all’impresa individuale dal 15 aprile 2012 al 31 dicembre 2012).
Diverso sarebbe il caso in cui si ponesse in essere la formale liquidazione della società. Infatti, i sensi dell’art. 5 del DPR 322/98, la dichiarazione ante liquidazione, relativa al periodo compreso tra la data d’inizio del periodo d’imposta e quella in cui ha effetto lo scioglimento (dall’1 gennaio 2012 al 14 aprile 2012) doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2013 (ossia, entro la fine del nono mese successivo). Nel caso in cui la liquidazione si prolunghi oltre il periodo d’imposta, poi, occorrerà presentare nei termini ordinari le dichiarazioni dei redditi e IRAP: per cui, per il periodo dal 15 aprile 2012 al 31 dicembre 2012, dette dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2013.
Ai fini IVA, si osserva che la messa in liquidazione volontaria non costituisce cessazione dell’attività, né causa il frazionamento del periodo d’imposta. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine ordinario del 30 settembre ed esclusivamente in via telematica:
- per l’intero anno solare, con riferimento all’anno in cui ha effetto la liquidazione;
- per ciascuno degli anni solari successivi, qualora la liquidazione si protragga per più anni.
Per la presentazione della dichiarazione in forma unificata, valgono le regole ordinarie. Quindi, nel caso ipotizzato della liquidazione con effetto dal 15 aprile 2012 e ancora in corso al 31 dicembre 2012, il periodo d’imposta che va dal 15 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 è considerato “solare” e la dichiarazione IVA per l’intero anno 2012 può essere presentata in forma unificata con il modello UNICO 2013 relativo a tale periodo.
Fonte: Eutekne autore Salvatore Sanna

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