Lotta all'evasione. La presunzione è semplice. Per il nuovo redditometro un doppio contraddittorio

Doppio contraddittorio, di fatto, per il nuovo redditometro. Con il primo (contraddittorio) che risulta rivolto alla individuazione, da parte dell'Agenzia, della situazione il più possibile dettagliata relativa al contribuente.
È questo quanto si desume dalla circolare dell'agenzia delle Entrate sul nuovo redditometro (la numero 24/E di quest'anno), dalla quale si "percepisce" la volontà dell'amministrazione di anticipare sin dal primo incontro il contraddittorio con il contribuente.
Fase informativa
La norma (articolo 38 del Dpr 600/1973) prevede che l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito ha l'obbligo di invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Solamente dopo questa prima fase, la stessa norma impone all'ufficio l'obbligo di attivare l'accertamento con adesione, con il relativo contraddittorio.
Dalla norma si desume, quindi, una prima fase "informativa", essenzialmente rivolta ad ampliare i dati a conoscenza dell'ufficio. Solamente se quest'ultimo – una volta venuto a conoscenza di una serie di dati più ampi – decide di proseguire l'indagine nei confronti del contribuente, la norma prevede l'attivazione del contraddittorio da accertamento con adesione.
Dalla circolare si desume che già con l'invito a fornire dati e notizie si attiverà, comunque, un vero e proprio confronto tra ufficio e contribuente. Quest'ultimo, stando alla circolare, potrà già in questa sede fornire una serie di giustificazioni relativamente alle spese sostenute che risultano all'amministrazione. Così come il contribuente potrà fornire una serie di giustificazioni circa le "spese per elementi certi" individuate dalla circolare (in sostanza, le spese relative alla disponibilità di abitazioni e di mezzi di trasporto), le spese per investimenti dell'anno e la quota di risparmio che si è formata nell'anno.
Le spese medie
Se le giustificazioni fornite dal contribuente vengono considerate esaustive, l'ufficio non prosegue oltre. Altrimenti, sempre secondo la circolare, già nel contraddittorio attivato dalla richiesta di dati e notizie l'ufficio fa "entrare in gioco" anche le spese medie rilevate dall'Istat essenzialmente per le spese correnti. Con riferimento alle spese medie Istat, va detto che le stesse rilevano anche per talune voci di spesa relative a quelle che l'Agenzia definisce "spese per elementi certi". Ad ogni modo, anche per le spese medie Istat relative alle spese correnti rimane la possibilità per il contribuente di fornire una serie di giustificazioni già in questa prima fase del contraddittorio.
L'invito
Nella circolare viene spiegato che, se continuano a sussistere elementi di incoerenza, l'ufficio potrà utilizzare anche le indagini finanziarie. Comunque, se l'indagine nei confronti del contribuente prosegue, l'ufficio deve attivare il procedimento di accertamento con adesione, emanando l'invito. Invito che può essere definito immediatamente oppure che può svilupparsi attraverso il procedimento ordinario di adesione.
È evidente, comunque, che gran parte delle giustificazioni che il contribuente potrà fornire nel corso dell'adesione saranno già state date nel corso dei precedenti incontri, per cui la sensazione che si ha è che l'amministrazione punti molto alla possibilità che il contribuente ha di definire direttamente l'invito.
Se, invece, non viene raggiunto un accordo nemmeno in sede di adesione, la circolare n. 24/E "raccomanda" agli uffici di evidenziare nella motivazione dell'atto di accertamento tutte le vicende dell'iter accertativo derivanti dai momenti di confronto con il contribuente.
Da tutto questo appare assolutamente chiara la valenza presuntiva su cui si base l'accertamento redditometrico. Se l'atto di accertamento si fonda su tutte queste vicende relative alla reale situazione del contribuente non si può certo pensare che la rettifica si basi su un fatto noto stabilito dalla legge, prerogativa delle presunzioni legali. Si è, senza ombra di dubbio, invece, in presenza di presunzioni semplici.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

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