Niente Registro per i revisori di enti pubblici

I revisori "attivi" sono soltanto quelli che effettuano la revisione in base al decreto legislativo 39/2010. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 34 emanata dal ministero dell'Economia la scorsa settimana che, seppure indirizzata ai dipendenti del ministero dell'Economia, è di interesse generale. 
Molti commercialisti che sono sindaci-revisori o soltanto revisori di enti, anche non commerciali, associazioni di tutti i tipi, per esempio sportive culturali, sono in dubbio in relazione all'iscrizione al registro della revisione.
Il decreto 39/2010, che recepisce la direttiva 43/2006 in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati, è la sola disposizione che rileva ai fini dell'iscrizione nel registro: tutti gli altri incarichi non rilevano per la qualifica di revisore ai fini che qui interessano.
La circolare del Mef precisa che, ai fini dell'individuazione degli incarichi che concorrono alla qualifica di "revisore attivo" e del relativo obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati strumentali allo svolgimento dell'attività in questione, si deve fare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto 39/2010. Che considera revisione legale quella effettuata in conformità allo stesso decreto oppure, nel caso sia effettuata in altro Stato membro della Ue, alle disposizioni della direttiva 43/2006 vigenti nello stesso. Si tratta dell'attività che conduce il revisore a esprimere il giudizio in base all'articolo 14 del decreto 39/2010. 
Innanzi tutto, sono escluse tutte le attività che non costituiscono revisione: per esempio emissione di pareri, attestazioni, perizie anche in relazione a operazioni societarie come le fusioni. Non sono oggetto di comunicazione neppure gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedono la funzione di revisione legale, il cui esercizio deve essere espressamente conferito al collegio sindacale stesso, ai sensi degli articoli 2409-bis e 2477 del Codice civile, dallo statuto societario. 
Ne consegue che per qualificare l'attività come revisione legale al di fuori delle tipologie societarie nelle quali è sempre obbligatoria, è necessaria una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l'attività di controllo contabile. Infine, per gli incarichi di componente del collegio dei revisori dei conti degli enti ed organismi pubblici, la circolare rimanda all'articolo 20 del decreto legislativo 123/11 che contiene l'elenco dei compiti dell'organo di controllo, chiamato a provvedere, tra l'altro, alla funzione di "monitoraggio della spesa pubblica": questo consente di escludere che le attività svolte presso tali enti possano essere assimilate alla revisione legale. Infatti, dall'esame dei decreti 39/10 e 123/11 si evince che la revisione legale dei conti è unicamente quella svolta in base al decreto 39/10. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali

Commenti