Nuovo Registro. Per l'inattività decorrenza triennale dopo la messa a regime Per i vecchi revisori accredito possibile dopo lunedì 23

Le risposte sulla prima formazione del Registro dei revisori, fornite dal Mef tramite la Ragioneria generale dello Stato e contenute nelle Faq, possono causare qualche dubbio.
Alcuni lettori chiedono da quando decorrano i tre anni consecutivi per il passaggio nella sezione inattivi previsto dall'articolo 8 del Dlgs 39/10 in materia di revisione legale. La risposta nella Faq n. 9 precisa che il «periodo triennale per il passaggio dalla sezione "inattivi" decorre dal 23 settembre 2013, data di conclusione della prima formazione» e genera alcuni dubbi in base al Decreto 145/12, regolamento che si occupa dell'abilitazione dei revisori e del contenuto informativo del Registro.
L'articolo 17, titolato "Prima formazione del Registro", nel comma 2 precisa che il revisore deve comunicare al Mef le informazioni contenute negli articoli 10 e 12 del decreto stesso, nonché quelle strumentali di cui agli articoli 11 e 13. Il medesimo articolo, alla lettera c) del comma 2, ribadisce che il revisore deve manifestare l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale e neppure collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione inattivi.
Come si può notare, per la prima formazione del Registro, non è richiesto il limite triennale per essere considerati "inattivi". Né tantomeno è richiesto che tale limite, non citato, decorra da una specifica data futura che, secondo la risposta contenuta nella Faq, sarebbe il 23 settembre 2013. D'altra parte, come correttamente rilevato da un lettore se la situazione fosse quella delineata nella Faq, in caso di mancanza di incarichi solo nel 2016 si passerebbe nella sezione inattivi. Pertanto non si capisce il contenuto della risposta che, forse a causa della brevità, non chiarisce il problema ma genera dubbi.
Ma, probabilmente, c'è un equivoco di fondo tra domanda e risposta contenute nella Faq. Infatti, l'articolo 8 del Dlgs 39/10 non si occupa in modo specifico della prima formazione del Registro, ma della situazione a regime. In tale situazione «i soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro» (comma 2).
Forse l'equivoco nasce dalla domanda, perché per la prima formazione del Registro non è richiesto il «limite triennale» che, se richiesto, comporterebbe per tutti i revisori inattivi l'iscrizione in tale sezione solo dopo tre anni, ovvero nel 2016.
Invece, a regime non ci dovrebbero essere problemi perché l'articolo 4 del Decreto 16/13, titolato "Prima iscrizione del revisore", precisa che i revisori al momento della prima iscrizione nel Registro sono iscritti nella sezione "inattivi", salvo poi transitare nell'elenco della sezione "attivi" con l'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione. Infatti, al momento dell'iscrizione il "revisore" non ha assunto ancora incarichi di revisione perché in assenza di iscrizione non può assumerli e, pertanto, si deve considerare "inattivo". 
Segnali positivi, invece, sono contenuti nella risposta contenuta nella Faq 21, da cui si evince una certa tolleranza. La Ragioneria, a una domanda specifica in merito alla scadenza del 23 settembre, precisa che «il termine è previsto al fine di consentire una ordinata organizzazione del Registro. L'accreditamento sarà comunque possibile anche oltre questa data sia per i nuovi che per i vecchi iscritti». 
Sembra di capire che la Ragioneria abbia compreso le difficoltà incontrate dai revisori in questa fase di prima istituzione del Registro. Questo anche se la Faq 23, in risposta alla domanda «Cosa avviene in caso di omessa o ritardata trasmissione delle comunicazioni obbligatorie riguardanti gli incarichi o i dati anagrafici del revisore o della società di revisione», ribadisce che «sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 24 del Dlgs 39 del 2010». Ma anche in questo caso la risposta può essere correttamente riferita alla situazione "a regime" e non a quella relativa alla prima formazione del Registro.
Fonte: Il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali

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