Nuovo registro. Scade il 23 settembre il termine per l'adempimento online - Sistema informatico in crisi Revisori, iscrizioni a ostacoli

Sanzioni da mille a 150mila euro per chi non rispetta i tempi
Ancora pochi giorni di tempo per i revisori legali che vogliono iscriversi al nuovo registro. Le domande, infatti, dovranno essere inviate al ministero dell'Economia entro il 23 settembre dopo che la tenuta del registro, dal 14 novembre 2012, è passata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili al ministero stesso.
Una rivoluzione annunciata per i circa 150mila professionisti iscritti (per la gran parte commercialisti) ma che sta procurando non pochi malumori. A finire sotto accusa, in particolare, è il sistema informatico che, a detta dell'Andoc (ma anche di revisori che hanno scritto le loro rimostranze al Sole 24 Ore) non funziona in maniera adeguata e, ad esempio, non riconosce codici fiscali di iscritti al "vecchio" elenco. Oppure in altri casi confonde la lettera "O" con il numero "0" e blocca l'accesso. Così come è accaduto che la Pec non venga riconosciuta come mail utilizzabile e spesso anche la mail "ordinaria" non viene accettata. A quel punto ci si deve autenticare scaricando un modulo dal sito, compilarlo a penna, e inviarlo per posta al ministero dell'Economia che, ricevutolo, invierà, sempre per posta naturalmente, la seconda parte di un Pin.
«La cosa che più ci indigna - spiegano dall'Andoc, l'Associazione nazionale dei dottori commercialisti - è che si tratta di comunicare dati di cui l'amministrazione pubblica è già in possesso. Basterebbe chiederli alle Camere di commercio invece di far perdere tempo ai professionisti». Per questa ragione l'Andoc chiede l'abolizione dell'adempimento per «manifesta inutilità» o, quanto meno, come è stato espressamente richiesto al ministero dell'Economia in una lettera dei giorni scorsi, la non irrogazione delle sanzioni. Che sono pecuniarie, da mille a 150mila euro per chi non adempie all'obbligo, ma non si fermano al denaro visto che è "possibile" anche la sospensione fino a 5 anni, la revoca degli incarichi e il divieto di assumenerne di nuovi. Punto, quest'ultimo, su cui è d'accordo anche il presidente dell'Istituto nazionale revisori legali, Virgilio Baresi. «Il sistema sanzionatorio è davvero eccessivo e concordo sulla necessità della sua abolizione per quel che riguarda la non tempestiva iscrizione». Ma questo, aggiunge Baresi, «non ci deve far dimenticare la rivoluzione epocale che attende la categoria con il passaggio al controllo del ministero dell'Economia per cui certi adempimenti che appaiono ripetitivi sono comunque confermativi dello status professionale del soggetto».
Tra i dati da inviare al ministero vi sono anche gli incarichi di revisione in essere (anche di supplenza); per chi li avesse scordati (cosa che può accadere per le supplenze che non si traducono in reale sostituzione) basta collegarsi attraverso la piattaforma Telemaco alla banca dati del sistema camerale che immediatamente rende disponibili tutte le singole posizioni.
Operazione che potrebbe (dovrebbe) essere svolta direttamente dal ministero in forza del principio, fissato anche per legge (da ultimo la n. 183/2011), che la pubblica amministrazione non deve richiedere dati di cui il sistema pubblico è già in possesso. Secondo quanto previsto dal Dm 145/2012, hanno diritto all'iscrizione nel nuovo Registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell'Economia, le persone fisiche e le società già iscritte al vecchio Registro dei revisori contabili o all'Albo speciale delle società di revisione.
giorgio.costa@ilsole24ore.com
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Costa
La formazione vale «doppio»
Un commercialista che svolge attività di revisione ed è soggetto a formazione professionale, può utilizzare tali ore formative anche per assolvere l'obbligo che discende dal fatto di svolgere attività di revisione?
RManca il regolamento sulla formazione del revisore che va redatto dal ministero dell'Economia. Tuttavia, il buon senso fa ritenere che le ore formative dedicate al bilancio e alla fiscalità, che sono materie coerenti con l'attività di revisione, dovrebbero essere tenute in considerazione.
Senza incarichi si va negli «inattivi»
Vengo dal vecchio registro, per cui sono transitata nel nuovo nella sezione attivi, ma negli ultimi tre anni non ho svolto attività di revisione: devo obbligatoriamente iscrivermi nella sezione inattivi o la decorrenza del triennio è dall'istituzione del nuovo registro? In questo caso dal 2010 o da adesso?
RSe non si hanno incarichi in corso ci si deve iscrivere nel registro degli inattivi. Inoltre, sono iscritti tra gli inattivi anche i revisori che ne fanno richiesta al Mef, anche prima del decorrere dei tre anni citati (per le modalità si veda l'articolo 3 del decreto 16/2013).
Nessun blocco per il visto «leggero»
Il fatto di essere nella sezione degli inattivi preclude l'apposizione del visto leggero per i crediti Iva?
RNo, il fatto di essere registrati tra gli inattivi non preclude questo tipo di attività. E ciò, si può ritenere, per la ragione che per l'apposizione del visto per i crediti Iva è necessario essere revisori: non è richiesto altro. In ogni caso, sarebbe opportuna una conferma da parte dell'agenzia delle Entrate.

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