Più esoneri da «Gerico»

Niente studi di settore per chi ha cessato l'attività prevalente nel 2012
Chi ha cessato l'attività prevalente nel corso del 2012 può ufficialmente contare su di una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore. Per gli ex minimi non congrui compilazione del quadro T opzionale. Sconto per il "caro-petrolio" per gli autotrasportatori a effetto limitato. Esclusioni estese per le imprese ubicate nelle aree terremotate dell'Emilia.
Con la circolare 30 del 19 settembre, l'agenzia delle Entrate affronta tra le diverse questioni anche quella attinente i soggetti "multiattività" interessati dalla cessazione in corso d'anno dell'attività principale con contestuale prosecuzione di quella secondaria. Le Entrate ufficializzano che, in questo caso, costoro potranno legittimamente fruire di una causa di esclusione riconoscendo l'esistenza, nel caso specifico, di un periodo di non normale svolgimento dell'attività. In questi casi, peraltro, il modello andrà comunque compilato e presentato seppure a mera rilevanza statistica. I soggetti interessati dovranno anche evidenziare nella sezione "note aggiuntive" del modello la circostanza che ha consentito di ricondurre la situazione dell'impresa alla causa di esclusione.
Per gli ex minimi la circolare chiarisce invece che, alla luce dell'oggettiva difficoltà nella ricostruzione dei dati rilevanti dovuta dal passaggio dal criterio di cassa a quello di competenza, la compilazione del quadro T (correttivi anticrisi) è da considerarsi opzionale. Il problema si pone solo per gli ex minimi imprese che hanno cessato l'attività nel corso del 2011. I chiarimenti della circolare, peraltro, non sembrano aggiungere particolari spunti a quanto già si conosce. La gestione del quadro T, di per se comunque opzionale, interessa infatti i contribuenti non congrui che, grazie ai correttivi anti crisi, potrebbero mirare a una rimessione in bonis in extremis. Dire quindi che gli ex minimi (non congrui) hanno la facoltà di compilare il quadro T appare probabilmente pleonastico visto che questi soggetti, se non congrui, avranno comunque interesse a compilare il quadro in questione, pur con tutte le difficoltà del caso visto che dovranno adattare e ricercare diversi dati contabili in conseguenza del passaggio da un regime tassato "per cassa" in luogo della "competenza" e spesse volte del tutto privo di supporto contabile. A ogni buon conto si potrà dare informazione del comportamento adottato (mancata compilazione) nello spazio annotazioni di Gerico.
Per quanto riguarda lo sconto per il caro-petrolio per le aziende di autotrasporto e di trasloco, la circolare conferma che l'importo da indicare nel quadro X del modello studi di settore rimane quello rilevante al fine del credito d'imposta riconosciuto per il 2011. In pratica è confermato che il credito maturato per i primi tre trimestri 2012, che pur confluisce nel quadro RU del modello dichiarativo 2013, rimane ininfluente nell'attribuzione del correttivo al ribasso nella stima dei ricavi congrui. La puntualizzazione è in linea con quanto già chiarito nella circolare 23/E/2013. Coloro che, quindi, in caso di adeguamento, hanno già sistemato la propria posizione entro il 20 agosto scorso integrando i versamenti effettuati, si possono considerare a posto mentre è stata bocciata la richiesta di consentire il ravvedimento gratuito (con l'addebito dei soli interessi) entro il termine di presentazione della dichiarazione (30 settembre).
Infine la circolare chiarisce, in una logica estensiva, in quali casi si possa configurare il «periodo di non normale svolgimento dell'attività» per i soggetti ubicati nelle aree interessate dal sisma del 2012 accordando quindi la possibilità di fruire della causa di esclusione per molti contribuenti già duramente provati dal terremoto. In presenza di danni significativi (alle strutture o alle scorte di magazzino) lo stato dovrà comunque essere comprovato da apposite perizie tecniche.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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