Più tempo per correggere gli errori

L'integrativa a favore potrà riguardare le annualità non più emendabili
Gli errori contabili relativi alla competenza di un componente di reddito sia positivo sia negativo possono essere corretti dal contribuente e esplicitare i loro effetti nell'ultima dichiarazione emendabile a sfavore o a favore. È quanto consente di fare l'agenzia delle Entrate con la circolare 31/E di ieri, nella quale affronta il problema della correzione degli errori in bilancio derivanti dalla non corretta applicazione del principio di competenza.
Con la circolare le Entrate forniscono infatti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicar alle ipotesi in cui i contribuenti, rispettando i principi contabili nazionali o internazionali, procedano alla correzione di errori contabili. Questi possono derivare dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza. La loro correzione deve avvenire imputando al conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore un componente a variazione della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dallo stesso. La rettifica coinvolgerà la parte straordinaria del conto economico ossia la voce (E20 o E21), ovvero, nel caso dei soggetti Ias, l'imputazione della stessa a stato patrimoniale.
Da un punto di vista fiscale, tuttavia, il componente straordinario di reddito positivo o negativo non può essere riconosciuto nell'esercizio in cui è stato imputato. Tuttavia, alla luce dell'esigenza di evitare lo spostamento del momento impositivo e il fenomeno della doppia imposizione, deve essere concessa la possibilità di recuperare la deducibilità o la tassazione del costo o del ricavo nell'esercizio di effettiva competenza. Questi principi, secondo le Entrate, devono trovare applicazione non solo nell'ipotesi di rettifica da parte degli organi di controllo, così come chiarito nella circolare 23/2010, ma anche nel caso in cui il contribuente decida autonomamente di rettificare gli errori contabili.
Le ipotesi trattate dalla circolare riguardano il caso in cui il contribuente non ha imputato un componente negativo o positivo secondo competenza e in un esercizio successivo, accortosi della svista, contabilizza a conto economico un componente straordinario positivo o negativo per correggere l'errore. Nel caso di costo il contribuente dovrà sterilizzare il componente nella dichiarazione in cui ha registrato il costo tramite variazione in aumento.
Per quanto riguarda, invece, le mosse possibili relative alla deducibilità dello stesso, queste sono differenti a seconda del periodo cui il costo doveva essere dedotto. Se infatti, si tratta di un esercizio la cui dichiarazione è ancora emendabile, potrà presentare l'integrativa a favore e riportare il credito emergente nella dichiarazione che si sta presentando.
Ma la vera apertura fatta dalla circolare riguarda l'ipotesi in cui l'annualità oggetto di errore non sia più emendabile con l'integrativa a favore. L'Agenzia, infatti, sottolinea come anche per questa ipotesi deve essere concessa la possibilità di dare evidenza all'elemento del costo non dedotto. 
Il soggetto, quindi, può "ricostruire" tutte le annualità d'imposta interessate dall'errore risalendo fino all'ultima annualità d'imposta dichiarata. In altri termini, esso provvede a riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all'anno in cui è avvenuta l'omessa imputazione e, nell'ordine, le annualità successive fino ad arrivare a quella emendabile per la quale presenterà integrativa a favore. Ne consegue che potrà riportare di anno in anno il credito generato e infine utilizzarlo con l'ultima dichiarazione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Riccardo Giorgetti Dennis Pini
Le conseguenze. I controlli degli uffici
Termini più lunghi per l'accertamento
Nella circolare 31/E di ieri l'agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore contributo nella direzione della risoluzione delle problematiche connesse alla correzione di errori commessi nell'imputazione di un componente positivo o negativo di reddito in applicazione del principio di competenza.
A questo riguardo l'Agenzia chiarisce che, nel caso di errore commesso in un periodo di imposta non più emendabile ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/98, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore (per esempio, il periodo di imposta 2009), il contribuente deve ricostruire tutte le annualità interessate dal difetto di competenza fino ad arrivare all'ultima dichiarazione presentata (Unico 2012 per 2011). Solo per quest'ultima è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore (dichiarazione integrativa "di sintesi"), nella quale far confluire le risultanze delle riliquidazioni delle precedenti dichiarazioni (dal 2009 al 2011). Sul punto, l'ufficio illustra anche le procedure che saranno dallo stesso attivate in questa fattispecie. In considerazione dell'evidente incoerenza tra il contenuto della dichiarazione integrativa "di sintesi" e quella del periodo di imposta alla stessa precedente, sarà inviata una comunicazione di irregolarità al contribuente, il quale avrà così l'occasione di illustrare le rideterminazioni degli imponibili operate.
Sempre in relazione all'attività di controllo connessa alla ripresentazione di una dichiarazione, l'Agenzia ritiene che la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore è idonea a "rigenerare" i termini per l'accertamento: a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione integrativa a favore "di sintesi" ripartono i termini di decadenza per l'attività accertativa non solo degli elementi esposti nell'integrativa, ma anche dei componenti di redditi «rigenerati in tale dichiarazione». Cosicché se si intendono far valere maggiori costi non dedotti nel 2009 ripresentando entro il prossimo 30 settembre l'Unico 2012 per i redditi 2011, l'ufficio ritiene di poter esercitare i propri poteri di controllo entro il 31 dicembre 2017, verificando anche i costi riferibili al periodo di imposta 2009 che in tale dichiarazione sono stati "rigenerati".

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