Ravvedimento in forma proporzionale

Le sanzioni sono dovute solo sugli importi non versati. È, dunque, sbagliato applicare le penalità anche sugli importi pagati nel cosiddetto termine lungo (entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria), che devono essere maggiorati dello 0,40 per cento. In caso di ravvedimento, gli importi versati devono essere rideterminati dall'ufficio con criteri proporzionali, attribuendo la parte versata a titolo di imposte e la parte pagata per sanzioni e interessi.
Per Assonime, va in questa direzione la circolare 27/E del 2 agosto 2013, con la quale l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di errori commessi dai contribuenti nel termine lungo o in sede di ravvedimento. Chiarimenti che, per l'Assonime (l'associazione fra le società italiane per azioni), sono ispirati a principi di equità e logicità che rettificano la prassi che era stata adottata in passato da alcuni uffici (circolare Assonime n. 29 del 27 settembre 2013).
Gli uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione.
Per sanare i carenti versamenti o i ritardi nei pagamenti, il contribuente può anche avvalersi del ravvedimento spontaneo. La sanzione del 30% è dovuta solo sulla parte di versamento non effettuata. Non deve essere applicata la sanzione del 30% sul totale degli importi versati entro i 30 giorni successivi alla scadenza, con lo 0,40% in più.
Può essere il caso dei versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, che, di norma, si devono eseguire entro il 16 giugno, ma che possono essere eseguiti entro il 16 luglio, il cosiddetto termine lungo. Il contribuente che, ad esempio, deve versare 100mila euro entro il 16 giugno, eseguendo il versamento dal 17 giugno al 16 luglio, deve versare 100mila euro, più lo 0,40%, in totale 100.400 euro. Se nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio ha versato 100mila euro, è soggetto alla sanzione del 30% solo sui 400 euro non versati, pari a 120 euro.
La sanzione del 30% può anche essere ridotta con il ravvedimento sprint entro 14 giorni, il ravvedimento breve entro 30 giorni, o il ravvedimento lungo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
In caso di ravvedimento, se il contribuente esegue un versamento per imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto, e le sanzioni o gli interessi non sono commisurati all'imposta versata, il ravvedimento si considera perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.
Il fatto che nel modello F24 si debba indicare separatamente imposta, interessi e sanzioni, non fa venir meno l'unitarietà dell'istituto ma, per avere evidenza dell'intenzione del contribuente di avvalersi del ravvedimento, è necessario che nel modello sia imputata parte del versamento alle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo. Se necessario, gli uffici potranno variare i codici tributo e suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) per determinare l'importo ancora da versare, con sanzioni e interessi.
Fonte: il sole 24 ore autore Salvina Morina Tonino Morina

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