Redditometro con vincoli ridotti

Con un redditometro che potenzialmente può spaziare a tutto campo, la risposta del contribuente sin dalla prima fase della risposta al questionario dovrà essere esaustiva e attenta al tempo stesso: il tutto proprio perché l'accertamento sintetico, a seconda delle convenienze dell'ufficio, può rivestire il ruolo di attaccante o di difensore nella partita dell'accertamento fiscale.
Per comprendere meglio il tutto va ricordato che un'attività di controllo avviata in base alle risultanze redditometriche non necessariamente deve concludersi con un accertamento di tipo "sintetico": in sostanza, potrebbe anche accadere che un contribuente interessato dal questionario relativo alle spese sostenute nel 2009 successivamente subisca un accertamento su altre tipologie reddituali puntualmente individuate.
A ben vedere niente di nuovo, visto che anche in passato, con riferimento al "vecchio" redditometro, gli uffici, in presenza dei necessari presupposti, erano stati invitati a valutare la possibilità di abbandonare la ricostruzione sintetica a favore di riprese riferibili a redditi evasi e a scapito dell'accertamento presuntivo del reddito complessivo (Circolare delle entrate 49/E del 2007).
Questa volontà di perseguire l'obiettivo di controlli maggiormente proficui, a prescindere dalla modalità di esecuzione, la si ritrova anche nella circolare 24/E del 31 luglio scorso, dove addirittura in fase di selezione l'ufficio è chiamato, in presenza di indizi ritenuti sufficienti, «a privilegiare la rettifica analitica delle singole categorie reddituali».
Ma nulla vieta all'ufficio di "virare" verso altri lidi anche successivamente alla fase di selezione e, quindi, nel mezzo del contraddittorio che si è già sostanzialmente instaurato con la notifica del questionario: una volta che il contribuente avrà fornito la documentazione e le notizie richieste, il Fisco non è affatto vincolato a concludere il procedimento con una ricostruzione sintetica.
Pertanto, l'organo di controllo, avviata l'analisi di quanto ricevuto e in base a quanto desumibile dalla documentazione e dai dati in proprio possesso, potrebbe svolgere ulteriori attività istruttorie tali da rivelare ben altre convenienze.
La circolare 24/E sul punto è molto chiara, prefigurando che in caso di sussistenza di elementi di incoerenza reddituale l'ufficio potrà valutare l'opportunità di adottare poteri di indagine più pervasivi, come ad esempio le indagini finanziarie.
Approfondimento istruttorio, questo, che sembrerebbe "riservato", ricorrendone i presupposti di ipotetica proficuità per l'ufficio, alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, le cui movimentazioni finanziarie potrebbero svelare condotte poco ortodosse sul fronte dell'attività svolta.
A questo punto, le eventuali valutazioni ricavabili dall'esame della posizione "sintetica" del contribuente non sarebbero affatto accantonate, ma verrebbero utilizzate a suo "carico" quale ulteriore elemento di prova della presunta evasione contestata sul versante del reddito d'impresa o professionale dichiarato.
Se questa è una legittima prerogativa dell'ufficio è parimenti un diritto del contribuente, e di chi lo difende, conoscere nei tempi dovuti gli intendimenti dell'ufficio, al fine di consentirgli di dispiegare una difesa "aggiornata" ai nuovi obiettivi del controllo.
D'altronde, l'ufficio è obbligato «ad assicurare un agevole e trasparente confronto con il contribuente, fornendo allo stesso un quadro completo della situazione rilevata e riassumendo, in esito col contraddittorio, i punti fondamentali dello stesso, le successive fasi e la relativa tempistica».
Questo passaggio della circolare 24/E dovrebbe garantire al soggetto controllato spiacevoli imprevisti che, ove si verificassero, potrebbero comunque essere oggetto di adeguata doglianza e tutela nella successiva fase processuale.
Fonte: Il sle 24 ore autore Carlo Nocera

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