Redditometro. Il questionario prende in considerazione solo gli impieghi certi e per elementi certi

Doppia corsia per le spese
Nella seconda fase del contraddittorio valutate le uscite medie Istat
Mentre il Fisco affila le armi per la campagna di verifiche basate sul redditometro l'attenzione si sposta sulle spese Istat. Oltre a trattarsi dell'unica voce di spesa, concorrente alla determinazione del reddito sinteticamente accertabile del contribuente, a essere completamente frutto delle elaborazioni matematico-statistiche, questa è anche l'unica a essere considerata in "seconda battuta" e, perciò, celata nella prima fase del contraddittorio.
Cominciamo col dire che seppure in gergo le spese per beni di uso corrente – alimenti, abbigliamento, eccetera – siano denominate "spese Istat", gli importi che verranno assunti ai fini del nuovo redditometro sono stati elaborati dall'agenzia delle Entrate sulla base di quelli rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
Il decreto ministeriale del 24 dicembre 2012 prevede infatti che le spese in questione facciano riferimento alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale: il tutto, a soli fini redditometrici e, ad oggi, senza che siano stati minimamente diffusi criteri e modalità di elaborazione.
Ma c'è di più: un ulteriore aspetto relativo alla scarsa trasparenza del procedimento è ravvisabile nel fatto che ai fini della determinazione del reddito presunto sarà considerato l'ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istat o da analisi e studi socio economici, anche di settore.
Quest'ultima "variabile" è quella che desta maggiore perplessità per la sua assoluta indeterminatezza: se almeno per quanto riguarda l'elaborazione Istat la base di partenza ha una solida fondatezza, pur volendo sorvolare sulla rilevanza dell'elaborazione che può anche "trasfigurare" qualsiasi dato, il riferimento a non meglio precisati «analisi e studi economici» non gioca a favore della trasparenza del procedimento.
Inoltre, come accennato in premessa, le spese per i beni di uso corrente entrano in scena soltanto in un secondo momento: infatti, esse non rilevano tanto nella fase di selezione del contribuente, comunque sconosciuta al contribuente, quanto nella prima fase del contraddittorio, quella successiva alla notifica del questionario.
Quest'ultimo, infatti, non richiederà alcuna informazione sulle spese in questione, che avranno però la funzione di "riserviste" nel caso in cui il procedimento non dovesse arrestarsi a seguito della documentazione e delle risposte fornite dal contribuente adempiendo alla richiesta ricevuta.
In sostanza, laddove l'ufficio malgrado il primo intervento del contribuente ritenesse sussistenti gli estremi per fondare una pretesa sintetica, proseguirebbe con il procedimento formulandogli un rituale "invito a comparire" per l'avvio della seconda fase del contraddittorio: quella da accertamento con adesione, disciplinata dal decreto legislativo n. 218 del 1997.
E solo in occasione del ricevimento di questo secondo atto della procedura il contribuente sarà in grado di ponderare tanto l'impatto delle spese per i beni di uso corrente quanto la pretesa complessivamente ipotizzata dall'ufficio: quest'ultimo ha l'obbligo di prospettare completamente e puntualmente il reddito sinteticamente attribuibile al soggetto controllato in ragione dei vincoli previsti dal decreto legislativo n. 218.
Infatti, la norma prevede che per permettere la definizione di un "invito a comparire", e quello da redditometro non fa certo eccezione, l'atto debba indicare anche le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, da effettuarsi al massimo entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Senza dimenticare, infine, che sullo sfondo della questione si stagliano ancora le promesse formulate nei mesi scorsi dai vertici dell'agenzia delle Entrate quanto alla "franchigia" dei 12.000 euro annui per le spese in esame: circostanza che potrebbe essere confermata nei "fatti" nell'ambito dei contraddittori di prossimo avvio, visto che di un abbuono del genere non c'è traccia alcuna nella circolare n. 24/E del 31 luglio scorso.
Fonte: il sole 24 ore autore Carlo Nocera

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