Regolarità contributiva. Con la conversione del decreto del fare valgono 120 giorni i documenti rilasciati dal 21 agosto

Più tempo per chiedere il Durc
Dopo la stipula del contratto la verifica è legata a fatture e avanzamento lavori
Dopo il primo Durc – chiesto dall'amministrazione ai vincitori di gare d'appalto a conferma dell'autocertificazione del concorrente – gli enti non devono richiedere un altro documento di regolarità contributiva, subito dopo la stipula del contratto. L'indicazione che arriva dal ministero del Lavoro è quella di «attendere» e di rinviare la richiesta del secondo Durc alla prima fattura o stato di avanzamento lavori per le opere pubbliche.
La nuova tempistica per i documenti di regolarità contributiva è contenuta nella circolare del Lavoro n. 36/2013. Si tratta delle prime istruzioni operative per la corretta lettura delle norme sul Durc contenute nel decreto del fare (Dl 69/2013 convertito nella legge 98/2013).
In primo luogo occorre ricordare che la legge di conversione ha modificato il termine di validità del Durc: il Dl 69/2013 aveva previsto che in ipotesi di verifica della dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali (articolo 38, Dlgs 163/2006) il documento fosse valido per 180 giorni. In sede di conversione questo termine – per l'aggiudicazione, la stipula e i pagamenti del contratto – è stato ridotto a 120 giorni dalla data di rilascio. Trattandosi di una disposizione introdotta dal Parlamento, risulta applicabile solo dall'entrata in vigore della legge di conversione: la circolare ministeriale afferma «dopo il 21 agosto», ma in realtà la legge è in vigore già da quella data, e quindi – a stretto rigore – dovrebbero durare 120 giorni i Durc emessi fin dal 21 agosto compreso.
I Durc rilasciati in precedenza, invece, avranno una validità di 90 giorni, anche se risultano rilasciati nel periodo di vigenza del decreto legge che aveva raddoppiato il termine.
Il ministero chiarisce come il legislatore abbia inteso creare sostanzialmente tre gruppi in relazione alle fasi del contratto e dei relativi Durc che debbono essere richiesti direttamente dalla Pa.
Andiamo con ordine e vediamo i tre «momenti».
eIn primo luogo, avrà validità quadrimestrale il Durc per la verifica della dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva espressamente previsto dall'articolo 38 del Codice dei contratti (Dlgs 163/2006), nonché quello previsto per l'aggiudicazione e la stipula del contratto. Nel primo caso, il termine di 120 giorni di validità non decorre dalla data di rilascio ma dalla data – indicata nel documento – di verifica della dichiarazione sostitutiva.
rIl secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto:
- pagamento di fatture o stati di avanzamento lavori (Sal) o fatture;
- certificato di collaudo,
- certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità,
- attestazione di regolare esecuzione.
In questi casi il ministero invita a richiedere un altro Durc non nel momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto, ma solamente nei due passaggi chiave successivi: lo stato di avanzamento lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferma restando la validità per ogni documento confermata a 120 giorni. Questo per evitare di vedere «scadere» troppo presto un documento richiesto con eccessivo anticipo: in questo modo le stazioni appaltanti possono riuscire a utilizzare lo stesso Durc, sempre nei 120 giorni di validità.
tNell'ultima fase occorre comunque sempre acquisire un nuovo Durc da utilizzare per il pagamento del saldo finale, per il quale non è prevista l'estensione di validità dei documenti richiesti nelle fasi precedenti anche se non ancora scaduti.
Per i subappalti, il Durc deve essere richiesto in fase di autorizzazione al subappalto, nonché per il pagamento dei Sal e per l'ultima fase contrattuale, nonché per il saldo prezzo.
Viene confermata infine la disposizione relativa al «preavviso di accertamento negativo»: gli enti coinvolti nell'emissione del Durc (Inps Inail o Casse edili), in caso di irregolarità, devono invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, con invito per posta certificata all'interessato o al consulente del lavoro nominato, riportando l'indicazione analitica delle irregolarità riscontrate.
La disposizione, anche se inserita fra quelle relative ai contratti pubblici, deve ritenersi valida per ogni verifica operata dagli enti previdenziali in ogni ipotesi di rilascio del Durc.
Fonte: il sole 24 ore autore Gabriele Taddia

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