Responsabilità degli appalti limitata

Modifiche ai contratti di appalto da Decreto del Fare e dal Decreto Lavoro
Responsabilità dell’appaltatore - L’articolo 50 del decreto ‘del fare’ ha modificato l’articolo 35 comma 28 del D.L. 223/2006, inoltre dal 22 giugno 2013 viene eliminata la responsabilità solidale dell’appaltatore per quanto riguarda il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto di opere e servizi.
Rimane la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
Nei contratti di appalto non opera dunque la responsabilità solidale ai fini Iva, ma viene estesa quella ai fini contributivi e assicurativi anche ai lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai co.co.pro. e ai lavoratori occasionali.
Applicabilità - La responsabilità solidale sorge in presenza di un rapporto contrattuale tra due imprese che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 1655 c.c. Non prevedono tale situazione i contratti nei quali è prevista un'obbligazione di dare, come i rapporti di somministrazione, subfornitura, vendita o nolo, anche nell'ipotesi in cui prevedano un obbligo di fare accessorio. L'ambito soggettivo di applicazione della norma è esteso all'impresa committente e all'impresa appaltatrice, la committente risponderà dei debiti maturati anche dalle imprese subappaltatrici che abbiano collaborato alla realizzazione dell'opera o del servizio da essa affidato.
Limitazione alla responsabilità fiscale - La responsabilità fiscale in solido tra committente e appaltatore è stata limitata alla sola parte relativa alle ritenute dei lavoratori impiegati nell'appalto o nel subappalto. Viene meno la responsabilità Iva, in un sistema economico in cui i contratti di appalto e subappalto vengono principalmente impiegati nel settore dell’edilizia.
Estensione al lavoro autonomo - Le novità sulla responsabilità solidale negli appalti riguardano anche le prestazioni di tipo autonomo. L’articolo 9 del decreto lavoro si riferisce alle disposizioni di cui all’articolo 29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003 che disciplinano la responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l’appaltatore, in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali, e ai premi assicurativi dovuti dall’appaltatore ai propri lavoratori. Sull’argomento era già intervenuto l'Inps con la circolare n. 106/2012, precisando che l'art. 29 comprendeva anche le obbligazioni maturate a seguito di contratti di associazione in partecipazione e di co.co.pro. I contratti di lavoro autonomo indicati nel decreto lavoro, si aggiungono all'elenco dei soggetti interessati dalla norma.
Prestazioni occasionali – Deve essere precisato che le prestazioni autonome, se rese occasionalmente da soggetti privi di partita Iva, non generano un'obbligazione contributiva fino alla soglia dei 5.000 euro di compenso lordo annuo. Se invece tali prestazioni sono rese da soggetti Iva, non generano un obbligo contributivo in capo alla committenza. L'unico soggetto dei contributi è il lavoratore autonomo e non il committente, il quale sarà destinatario di un obbligo di rivalsa nei rapporti interni con il professionista. Pertanto, non risultando l'impresa appaltatrice o subappaltatrice debitrice nei confronti dell'istituto previdenziale, sembrerebbe mancare il presupposto fondamentale della responsabilità solidale dell'impresa appaltante.
Pubbliche amministrazioni - Sull'esclusione della responsabilità solidale delle Pubbliche amministrazioni, qualora queste siano committenti di un appalto pubblico, erano in passato intervenuti chiarimenti. Il Ministero del Lavoro aveva chiarito l'esclusione della P.a. dalle previsioni dell'art. 29, sulla scorta dell'art. 1, D.Lgs. n. 276/2003 che esclude dall'ambito di applicazione dell'intero decreto Biagi proprio le pubbliche amministrazioni. Tuttavia la P.a., in qualità di stazione appaltante, risponderà comunque, dei debiti retributivi delle ditte appaltatrici in virtù dell'art. 1676 c.c.
Deroga dei contratti collettivi - Un'altra novità introdotta dal decreto lavoro riguarda la derogabilità al regime solidaristico ex art. 29 da parte della contrattazione collettiva, ma solo sotto il profilo retributivo. Con la riforma Fornero, intervenuta sull'art. 29, era stata conferita alla contrattazione collettiva il potere di derogare al regime solidaristico. Al riguardo la circolare n. 7258/2013 del Ministero del Lavoro ha espresso una certa riserva a che la fonte contrattuale potesse derogare al regime previdenziale e assistenziale contenuto nell'art. 29, muovendo dall'assunto secondo cui le disposizioni collettive non potessero incidere direttamente sui saldi di finanza pubblica.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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