Revisione legale. Passaggio alla sezione inattivi con dubbi

Profili problematici sono individuabili per i revisori che, pur avendo la facoltà di iscriversi nella sezione inattivi, scelgono di iscriversi tra gli attivi
Nell’ambito della trasmissione telematica delle informazioni, da effettuare entro il prossimo 23 settembre, relative al Registro revisori (si veda “Comunicazione registro dei revisori entro il 23 settembre” del 27 agosto) assume particolare rilevanza l’indicazione della sezione del Registro a cui il revisore vuole essere iscritto. Tale scelta è esercitabile, una volta effettuato l’accesso all’Area riservata del portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), tramite la funzionalità “Sezione del Registro”.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DLgs. 39/2010, l’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il MEF. L’art. 8 del decreto, inoltre, prevede una sezione del Registro dedicata ai revisori inattivi, in relazione ai quali non operano gli obblighi in materia di formazione continua e di controllo di qualità.
Come specificato dal DM n. 16/2013, che dà attuazione alle disposizioni relative alla sezione del Registro per i revisori inattivi contenute nel citato art. 8 del DLgs. n. 39/2010 (si veda “Istituito il Registro per i revisori legali inattivi” del 2 marzo), l’iscrizione nella “sezione dei revisori inattivi” o “sezione inattivi” può avvenire:
- d’ufficio, per i soggetti iscritti nel Registro che non hanno assunto incarichi di revisione o non hanno collaborato ad un’attività di revisione in una società di revisione per tre anni consecutivi;
- tramite richiesta al MEF, anche prima del decorrere dei tre anni per l’iscrizione d’ufficio. In tal caso, è necessario il parere della Commissione centrale per i revisori legali e la presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di revisione legale in una società di revisione. Il MEF, acquisito il parere della Commissione, dispone l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.
In sede di prima formazione del Registro, l’accesso alla sezione inattivi avviene con modalità diverse a seconda che si tratti di soggetti iscritti al nuovo Registro dei revisori legali successivamente al 13 settembre 2012, ovvero di soggetti già iscritti al 13 settembre 2012 al Registro dei revisori contabili (DLgs. n. 88/92) o all’Albo speciale delle società di revisione (DLgs. n. 58/98).
I revisori iscritti dopo il 13 settembre 2012 sono inseriti nella sezione inattivi. Tali soggetti transitano nell’elenco dei revisori attivi con l’assunzione del primo incarico di revisione legale o con l’avvio di una collaborazione ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione (come specificato dall’art. 4, comma 1 del DM 16/2013), previa comunicazione al MEF e assolvimento degli obblighi formativi.
I “vecchi revisori contabili”, invece, transitano automaticamente nell’elenco dei revisori attivi. Come specificatamente indicato nella pagina web della Ragioneria Generale dello Stato dedicata agli adempimenti connessi alla prima formazione del Registro, coloro che intendono transitare nella sezione inattivi devono esplicitamente indicare tale volontà. In tale sede viene inoltre ribadito che un revisore che esprime l’opzione per l’iscrizione nella sezione inattivi non può avere in corso né comunicare al Registro lo svolgimento di incarichi di revisione legale. In sede di prima formazione del registro, pertanto, è sufficiente non avere incarichi in corso per poter accedere alla sezione inattivi, non assumendo rilevanza che sia trascorso il termine dei tre anni dall’ultimo incarico.
Una volta a regime (vale a dire dopo la conclusione della fase di prima formazione del Registro),  per il passaggio dall’elenco dei revisori attivi alla sezione dei revisori inattivi, l’art. 5 del DM 16/2013 prevede che il MEF dia comunicazione ai soggetti inseriti nell’elenco dei revisori attivi che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi. Decorsi 30 giorni senza che l’interessato fornisca documentazione contraria, il MEF procede al trasferimento d’ufficio.
Nel caso particolare di professionisti che, pur non avendo incarichi in corso, abbiano scelto di essere inseriti nell’elenco attivi, può sorgere il problema di individuare il momento da cui decorrono i termini per il trasferimento nella sezione inattivi. Indicazioni utili a tal proposito non sono desumibili dalla circolare n. 34 della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicata il 26 agosto 2013. In assenza di specifiche indicazioni da parte delle autorità competenti, sembrerebbe ragionevole ritenere che si debba assumere come riferimento temporale il 23 settembre 2013, data di conclusione della fase di prima formazione del Registro.
Fonte: Eutekne autori Stefano DE ROSA e Silvia LATORRACA



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