Rischio invio per le piccole spese

Anche i piccoli finanziamenti potrebbero portare alla comunicazione al Fisco, prevista dal provvedimento n. 94904/2013, se complessivamente viene superata la soglia di 3.600 euro. 
Capita spesso, soprattutto nelle società di persone e nelle piccole srl, che i soci rivestano anche la carica di amministratori. E capita spesso che essi utilizzino soldi propri per affrontare delle più o meno piccole spese, durante l'esercizio, che sono inerenti all'attività dell'impresa. Così, durante un anno, tante volte si può arrivare a superare la fatidica soglia dei 3.600 euro che fa scattare l'obbligo di comunicazione da parte della società o, alternativamente, da parte del socio stesso.
Ma in tutti questi casi, in cui la figura di socio e amministratore coincidono, è necessario fare attenzione a come vengono contabilizzati questi apporti di denaro.
Si può trattare, infatti – prediligendo, così, la figura dell'amministratore e non del socio – di semplici anticipazioni fatte per conto della società, situazione che si può verificare con facilità nel rapporto tra amministratore e società. Si pensi, ad esempio, all'acquisto di materiale di cancelleria, per il quale l'amministratore chiede la fattura intestata alla società e ne anticipa il pagamento, chiedendo poi la restituzione alla stessa società.
In questo caso le somme anticipate non costituiscono assolutamente un finanziamento del socio/amministratore e, quindi, non vanno indicate nella comunicazione per i beni in godimento e i finanziamenti.
Se, al contrario, il pagamento fatto personalmente dal socio/amministratore in realtà è sostitutivo del pagamento che avrebbe dovuto eseguire la società, e non ne viene chiesta la restituzione perché, ad esempio, è un momento di tensione finanziaria, ancorché si tratti di piccole spese esse costituiscono dei veri e propri finanziamenti e come tali vanno contabilizzati.
In questo secondo caso la comunicazione al Fisco, per i beni in godimento e i finanziamenti, scatta se i finanziamenti sono effettuati in qualità di socio. 
Se si volesse sostenere la difficile tesi che il finanziamento è stato effettuato in qualità di amministratore e non di socio, è bene tenere presente che, in materia di raccolta di risparmio, mentre non vi è nessun problema per il socio erogare finanziamenti, fruttiferi o meno, non si può dire la stessa cosa per un amministratore. 
La deliberazione del 19 luglio 2005, n. 1058, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) all'articolo 2 chiarisce infatti che, con riferimento alla raccolta del risparmio fra il pubblico, è ammessa quella effettuata presso «soci, dipendenti o società del gruppo» ovvero «sulla base di trattative personalizzate con i singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento». 
In altre parole, nel caso in cui si volesse sostenere che il finanziamento è effettuato non in qualità di socio ma nella veste di amministratore, sarebbe necessario stipulare un contratto dal quale risulti la natura di finanziamento della erogazione o delle erogazioni da esso effettuate. 
Se così fosse, e quindi si provvedesse alla stipula e conseguente registrazione del contratto, non vi sarebbe alcuna necessità di comunicare il finanziamento al Fisco, attraverso l'apposito modello, anche se l'amministrazione finanziaria dovesse ritenere preponderante la qualità di socio della persona che ha provveduto al finanziamento.
Stabilisce, infatti, il provvedimento n. 94904/2013, al punto 3, che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione «i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'amministrazione finanziaria».
Fonte: Il sole 24 ore

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