Società agricole, Unico fissa i valori

Attività connesse tassate a forfait solo se si evidenzia nel modello il reddito agrario
Nella compilazione del modello Unico, particolare attenzione merita quest'anno il riquadro relativo ai valori fiscali delle società agricole posto nel quadro RS (righi RS 88/90 per le società di capitali e RS 27 e 28 per le società di persone) in vista del cambio di regime. Importante anche il quadro RD sulle attività connesse.
Il quadro RS
La compilazione riguarda le società agricole a responsabilità limitata, in accomandita semplice ed in nome collettivo che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006. Per effetto del comma 513 dell'articolo 1 della legge 228/2012, l'anno 2012 è l'ultimo per il quale si può esercitare l'opzione, che avrà effetto fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Le società che con decorrenza dal 2012 esercitano l'opzione lo comunicano barrando la casella del quadro VO 23 della dichiarazione Iva 2013; quelle che avevano esercitato l'opzione in precedenza non devono fare alcuna comunicazione e possono applicare la tassazione catastale fino all'anno 2014 compreso.
I righi relativi ai valori fiscali inseriti nel quadro RS, finora, potevano essere compilati a cuor leggero in quanto assumono importanza solamente in caso di passaggio dal regime catastale a quello di bilancio, ipotesi che le società agricole interessate non avevano in previsione. Invece, alla luce delle modifiche legislative intervenute, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le società agricole diverse dalla società semplice dovranno rientrare nella tassazione a costi e ricavi e quindi il valore fiscale dei beni assume importanza rilevante.
Si osserva che per la compilazione corretta del riquadro le istruzioni ministeriali non sono sufficienti, ma si può sopperire con l'aiuto della circolare dell'agenzia delle Entrate n. 50 del 1° ottobre 2010.
Il prospetto ha la funzione di seguire l'andamento dei valori fiscali, che possono ovviamente differire da quelli di bilancio. Quindi il prospetto richiede il valore fiscale iniziale (all'inizio del periodo di imposta), gli incrementi ed i decrementi oltre ovviamente al valore fiscale finale.
Le voci interessate sono tutte le attività e tutte le passività, ricordando che le società agricole, seppure abbiano optato per il reddito agrario, devono continuare a tenere la contabilità ordinaria o semplificata. La citata circolare n. 50/2010 prevede che, in caso di perdita di efficacia dell'opzione, ai fini della determinazione del reddito di impresa, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto. In sostanza, le società agricole devono fare anche il bilancio fiscale.
Per le società di persone in contabilità semplificata la compilazione del prospetto è di fatto l'unico adempimento formale, in quanto queste società non hanno l'obbligo del bilancio. Quindi, ad esempio, indicano il valore delle rimanenze seguendo i criteri dettati dall'articolo 92 del Tuir e, per quanto riguarda i beni ammortizzabili, riportano nel prospetto fra i decrementi la quota di ammortamento determinata con le percentuali indicate al Dm 31 dicembre 1988.
Invece le società in contabilità ordinaria (srl per obbligo e società di persone con ricavi superiori a 700.000 euro) devono predisporre un bilancio parallelo secondo le regole fiscali qualora nel bilancio civilistico i valori siano difformi da quelli risultanti dalla applicazione delle regole di Tuir. In questo caso, ad esempio, assume rilevanza anche la voce «crediti», le cui svalutazioni devono rispettare i limiti della normativa fiscale. Il valore fiscale finale che risulterà nel modello Unico del periodo di imposta 2014 verrà assunto ai fini della determinazione del reddito in base al bilancio dall'anno 2015.
Il quadro RD
Il quadro RD del modello Unico persone fisiche e società di persone riguarda le attività agricole intensive che possono usufruire di un regime forfetario. Si tratta delle attività di allevamento esercitate oltre il limite di un quarto dei mangimi ottenibili, delle coltivazioni di vegetali su strutture che superano i due piani produttivi, dell'agriturismo e delle attività connesse di produzione di servizi e di beni non compresi nella tabella di cui al Dm 17 giugno 2011.
Condizione essenziale per la compilazione del quadro RD è quella di essere titolari di reddito agrario dichiarato nel quadro RA. Infatti, questo quadro è riservato alle persone fisiche e società semplici e riguarda le attività eccedenti i limiti del reddito agrario. In base alle istruzioni ministeriali, il soggetto che conduce effettivamente il terreno deve dichiarare il reddito agrario anche in presenza di contratto di comodato o in assenza di contratto di affitto. Se queste attività non vengono svolte in connessione con quella agricola, scivolano direttamente nel reddito di impresa con la compilazione dei quadri RG o RF.
Fonte: il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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