Sponsorizzazioni e pubblicità. Sì alla deducibilità con un'adeguata documentazione

Spese di sponsorizzazione e di pubblicità deducibili solo se adeguatamente documentate.
Il contribuente è chiamato a provare l'effettività della prestazione nel caso in cui il Fisco contesti la regolarità della documentazione. Una volta dimostrata l'effettività, in caso di successiva rilievo sulla congruità del corrispettivo, l'onere della prova spetta comunque all'amministrazione finanziaria. È quanto emerge dalla sentenza 38/4/13 della Ctp Treviso.
La controversia riguarda due contratti stipulati da una Spa. Il primo è relativo alla sponsorizzazione tramite l'applicazione di un marchio sulle autovetture partecipanti a manifestazioni rallistiche. Secondo il Fisco il fornitore non aveva conservato la documentazione contabile ed extracontabile comprovante le prestazioni di pubblicità erogate. Poi il contratto non identificava il pilota, la categoria dell'autovettura, la dimensione e collocazione del marchio da sponsorizzare sull'auto. Infine la spesa di quasi 300mila euro risultava elevata se comparata con le prestazioni similari che il fornitore ha effettuato nei confronti degli altri suoi clienti. Da qui la disputa in Commissione tributaria provinciale.
Il collegio di Treviso, però, ha ritenuto che le prestazioni di sponsorizzazione fossero effettive. I costi sono stati tutti regolarmente fatturati, correttamente contabilizzati, interamente pagati e pertanto sostenuti. Poi il materiale fotografico, il cd-rom e gli articoli di stampa prodotti, provano sufficientemente la non fittizietà dell'operazione. Sempre secondo la Ctp, il prezzo pagato è congruo, perché l'amministrazione finanziaria non ha dimostrato come il corrispettivo fosse più elevato rispetto a contratti similari: gli acquisti dal fornitore non sono comparabili con quelli della ricorrente e non dimostrano che gli altri clienti del fornitore abbiano pattuito condizioni esattamente uguali a quelle del contratto stipulato con la società.
Il secondo contratto, per circa 950mila euro e con durata di dodici mesi, riguardava la pubblicità online per l'acquisto e relativa gestione di spazi su internet del marchio e dei prodotti della Spa, da attuare con l'invio di e-mail e di banner pubblicitari. Secondo l'ufficio non c'era la prova certa dell'erogazione del servizio, poi un prezzo di 950mila euro è troppo elevato se confrontato al fatturato (7%). Questa rettifica è stata confermata dalla Ctp per assenza di dimostrazione. 
Ad avviso del collegio, il fornitore non ha dimostrato di aver riprodotto il marchio del committente tramite immagine o stampa tratta da internet e ancora i report (documenti privi di data certa) testimoniano soltanto le dichiarazioni del fornitore e non l'effettuazione della prestazione. Poi non possono essere considerate le dichiarazioni di terzi, perché di natura indiziaria e generiche rispetto alle funzioni svolte. 
Infine la contribuente - secondo la ricostruzione dei giudici - non ha controllato l'operato del fornitore verificando attraverso i provider l'effettivo traffico internet, il numero dei visitatori, la cache dei motori di ricerca (copia delle pagine web salvate presso il server), alcuni campioni a stampa delle migliaia di e-mail spedite. Tanto più in considerazione della rilevante somma sborsata.
Fonte: Il sole 24 ore autore Ferruccio Bogetti Nicola Ricciardi

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