Strada sbarrata alla possibilità di integrare il modello Unico se l'amministrazione finanziaria ha già inviato l'avviso bonario.

Lo sostiene la Ctp di Genova nella sentenza 108/14/2013.
Il contenzioso riguarda una contribuente che aveva ricevuto oltre 350mila euro a titolo di indennità di espropriazione, dichiarando la somma come importo da assoggettare a tassazione separata. Dopo l'invio di un avviso bonario, la ricorrente ha presentato una dichiarazione integrativa (articolo 2, Dpr 322/1998) secondo quanto risultava dal controllo effettuato dal Fisco che, però, ha provveduto a notificare la cartella di pagamento.
La contribuente si è allora rivolta alla Ctp per l'annullamento dell'atto, sostenendo di essere incorsa in un mero errore materiale e di aver sanato l'irregolarità con la dichiarazione integrativa. Per l'agenzia delle Entrate, invece, non si trattava di un errore, ma di una precisa scelta cristallizzata nella dichiarazione dei redditi.
I giudici liguri respingono il ricorso. La Commissione, infatti, ritiene che l'integrazione non poteva bloccare la cartella perché era stata presentata «non in modo autonomo ma a causa del ricevimento dell'avviso bonario».
La Ctp Genova osserva che, in ogni caso, la nuova dichiarazione era tardiva. L'articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998 dispone, infatti, che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate, per correggere omissioni o errori, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Nel caso in esame, trattandosi dei redditi del 2006, l'integrazione doveva intervenire entro il 31 ottobre 2008, sicché la seconda dichiarazione superava quel termine in quanto presentata nel 2009. Inoltre, il collegio ha ritenuto che non potevano essere accolte le altre eccezioni relative alla motivazione dell'atto impugnato e alla correttezza dei calcoli delle somme richieste.
La decisione è in linea con la giurisprudenza della Cassazione, per la quale, dopo la contestazione di una violazione, è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione. Questo perché – si legge nella sentenza 5398/2012 della Suprema corte, che richiama la pronuncia 392/2002 della Consulta – se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione, la correzione si risolverebbe «in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore» per la mancata osservanza delle norme relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Il sole 24 ore

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