Studi di settore a rischio induttivo

In caso di errori gravi o sulle cause di esclusione e inapplicabilità
In vista del termine per l'invio delle dichiarazioni fiscali, previsto per il prossimo fine settembre, è quanto mai opportuno fare mente locale sull'importanza di una corretta compilazione degli studi di settore, viste le pesanti conseguenze in caso di errore.
Si tratta di due tipologie: le "maxi-sanzioni" (vedasi box a fianco) e la cosiddetta "sanzione impropria" che prevede, in determinate condizioni l'applicazione dell'accertamento induttivo puro. Questa fattispecie è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 39 Dpr 600/73 secondo cui, in determinati casi, l'amministrazione finanziaria può determinare «il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili», avvalendosi anche di presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Prima della legge 111/2011 tale libertà d'azione era lasciata ai funzionari solo in casi ben delineati, caratterizzati da gravissime carenze documentali o comportamentali a carico del contribuente (ad esempio: reddito non indicato in dichiarazione, sottrazione di scritture contabili in corso di verifica fiscale, irregolarità gravi e ripetute da rendere inattendibile la contabilità); situazioni quindi oggettivamente così compromesse da dover permettere l'uso di informazioni "comunque raccolte" ai fini di attuare controlli fiscali altrimenti impossibili.
La legge del 2011 ha introdotto una nuova fattispecie, che permette l'attivazione dell'accertamento induttivo puro. È il caso di omessa presentazione dei modelli degli studi, o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi, od ancora di infedele compilazione dei modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi stimati correttamente dai funzionari (ovvero "ricalcolati" imputando in Gerico i dati corretti) e quelli riportati in dichiarazione dal contribuente. In merito al concetto di "infedele compilazione" la circolare n. 31/2007, in sostanza, ha inserito in questa casistica qualunque "infedele od omessa indicazione di quelle variabili che incidono comunque sulla determinazione del reddito", senza alcuna distinzione tra colpa lieve, colpa grave o dolo. Visto il tenore letterale della norma, in questi casi, l'amministrazione finanziaria potrebbe prescindere in tutto o in parte dalla documentazione contabile (ancorchè non contestata) utilizzando presunzioni anche semplici, per il solo fatto di aver accertato una errata compilazione del modello (ovviamente al superamento dei limiti sopra richiamati). Lo spostamento di un controllo fiscale dalla sfera degli studi a quella dell'induttivo puro comporta altre riflessioni.
In primo luogo, dal punto di vista normativo, mentre le disposizioni in tema di studi di settore prevedono certamente l'obbligatorietà di un preventivo contraddittorio, nell'accertamento induttivo puro la questione è più sfumata, è ciò potrebbe teoricamente mettere in discussione la presenza di tale preventivo confronto tra Fisco e contribuente. Ai fini di una risoluzione positiva della questione non si può dimenticare il diritto alla difesa costituzionalmente riconosciuto, ribadito nell'articolo 12, comma 7, della 212/2000 (Statuto del Contribuente) che «impone agli uffici accertatori un temporaneo, ma tassativo, divieto a procedere al fine di garantire al contribuente il diritto a partecipare» attivamente al procedimento.
In secondo luogo, dal punto di vista pratico, si assiste spesso a risultati, derivanti dagli accertamenti induttivi puri, di gran lunga superiori (in termini di ricavo accertato) a quelli identificabili dagli studi di settore. Ciò in quanto tale metodologia può risultare in alcuni casi meno precisa rispetto al funzionamento degli studi (già di per sé limitato per sua stessa natura statistica). Al riguardo, si richiama la Ctp di Roma, sentenza n. 480/01/10, che ha ritenuto più corretto applicare gli esiti degli studi di settore rispetto a quelli derivanti dall'accertamento induttivo, in quanto basati, i primi, su una tecnica ricostruttiva più precisa. Per evitare quindi l'applicazione della sanzione impropria è quanto mai opportuno procedere ad una puntuale verifica dei dati e delle informazioni indicate nel modello degli studi, prima dell'invio delle dichiarazioni fiscali, ormai alle porte.
Fonte: Il sole 24 ore autore Enrico Holzmiller

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