Sul quadro RW ancora troppe incertezze

A distanza di pochi giorni la circolare 25/E e la legge europea 97/2013 (in vigore dal 4 settembre) ridisegnano il quadro dei controlli sull'evasione internazionale e delle sanzioni per omessa o carente dichiarazione delle attività all'estero. Ma andiamo con ordine.
La circolare 25/E del 31 luglio demanda alla neo costituita Unità centrale per il contrasto dell'evasione internazionale (Ucifi) «il compito di sperimentare l'azione di contrasto nello specifico settore anche attraverso lo sviluppo di attività volte alla volontaria disclosure di attività economiche e finanziarie illecitamente detenute all'estero da contribuenti nazionali». Sembra quindi che il legislatore abbia abbandonato progetti – che alcuni ritenevano prossimi – di introduzione di modalità di disclosure volontaria che attribuiscano al contribuente “pentito” qualche alleggerimento delle sanzioni irrogabili, vuoi sul piano amministrativo vuoi, e soprattutto, sul piano penale. Qualsiasi disposizione di alleggerimento dovrebbe, infatti, essere introdotta con una legge ordinaria. Resta, pertanto, invariata in termini di principio la normativa che già in precedenza consentiva la definizione delle sanzioni amministrative tramite il pagamento di un terzo della sanzione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997. La norma riguarda la sanzione già contestata. 
La prassi degli uffici (si pensi, per esempio, agli effetti della pubblicazione delle liste che hanno coinvolto alcuni istituti di credito elvetici) ha dimostrato, tuttavia, che di fronte al comportamento collaborativo del contribuente il principio della gradazione delle sanzioni in funzione della «condotta dell'agente» o dell'«opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze» (articolo 7, comma 1, Dlgs 472/1997), è consentito l'abbattimento delle penalità per omessa compilazione del quadro RW a un terzo del minimo edittale.
La nuova disciplina prevista dalla legge 97/2013 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 agosto ha sicuramente alleggerito l'onere economico, ma non le modalità di tale disclosure volontaria. Vediamo come.
eSono stati aboliti gli obblighi sulla comunicazione dei trasferimenti che in precedenza dovevano essere indicati nelle sezioni I e III del quadro RW.
rÈ stato ridotto l'ammontare delle sanzioni anche nei loro minimi edittali. Più precisamente, per quanto riguarda i capitali e le attività estere di natura finanziaria detenuti in paesi white list, la legge europea prevede la sanzione pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati in luogo di quella originaria dal 10 al 50 per cento. Se tali attività sono detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (black list), la sanzione pecuniaria è raddoppiata dal 6 al 30 per cento. 
tÈ inoltre prevista una sanzione fissa (pari a 258 euro) se le consistenze patrimoniali vengano indicate entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 
uContrariamente a quanto prima previsto dall'articolo 5, comma 4, Dl 167/1990, alla sanzione pecuniaria non seguirà più l'ulteriore sanzione della confisca, che è stata definitivamente eliminata dalla legge europea.
L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni continuano a essere disciplinati dagli articoli 16 e 20 del Dlgs 472/1997. Tali disposizioni prevedono che «l'atto di contestazione di cui all'articolo 16 ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi». Inoltre in virtù dell'articolo 12, comma 2-ter, Dl 78/2009 permane il raddoppio dei termini appena citati qualora le violazioni riguardino consistenze e attività detenute in Stati o paesi a regime fiscale privilegiato. 
Tuttavia l'istituto della definizione resta invariato con gli elementi positivi e negativi che lo contraddistinguono. È un vantaggio l'obbligatorietà ex lege dell'applicazione una volta che il contribuente decida di avvalersene. Ma si può rivelare penalizzante la prassi degli uffici che – a dispetto del combinato disposto dell'articolo 12, comma 5, e dell'articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997 sul «cumulo giuridico» (secondo cui nel caso di violazione commessa in più periodi di imposta trova applicazione la sanzione base aumentata dalla metà al triplo) – spesso ritengono comunque dovuto in sede di definizione almeno il terzo della sanzione minima prevista per ciascun annualità.
Si potrebbe, quindi, concludere che la disclosure volontaria delle omesse compilazioni del quadro RW è oggi possibile con il pagamento del 5% per i capitali detenuti in Paesi white list e con il pagamento di poco meno del 15% per i capitali detenuti in Paesi black list (come la Svizzera) salva un'auspicabile omogenea e corretta applicazione del «cumulo giuridico» da parte dell'amministrazione finanziaria. 
Non è, però, tutto così semplice. La disclosure ha una natura di autentica autodenuncia, perciò l'operazione dovrà essere preceduta da un'analisi attenta dei profili di rilevanza amministrativa e penale per le annualità ancora aperte al controllo. Bisogna considerare che anche per i capitali detenuti in Paesi white list può scattare il raddoppio dei termini al superamento delle soglie di punibilità dei reati tributari e che per i capitali black list vige la presunzione che si tratta di redditi sottratti a tassazione salvo prova contraria. Una disclosure ai soli fini della definizione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale potrebbe rivelarsi un pericoloso boomerang qualora aprisse le porte alla contestazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione o delle sanzioni penali irrogabili.
Fonte: Il sole 24 ore autore Angela Monti

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