Sul redditometro pesa anche la quota di risparmio

Anche la quota di risparmio dell'anno assume rilevanza ai fini del redditometro.
La norma (articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973) stabilisce che, ai fini della determinazione sintetica del reddito, si tiene conto delle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente.
Tra le spese di qualsiasi genere rientrano sia le spese correnti che quelle per gli incrementi patrimoniali, come più volte affermato dall'agenzia delle Entrate (si veda, ad esempio, circolare n. 28/E/2011). Il principio sottostante (con molti dubbi per gli investimenti) è che la spesa si presume sostenuta con il reddito dell'anno.
La norma prevede ulteriormente (comma 5 dell'articolo 38) che l'ufficio possa tenere conto anche del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato con apposito decreto del ministero dell'Economia. Questo decreto è quello del redditometro (Dm 24 dicembre 2012), il quale stabilisce che l'elemento indicativo di capacità contributiva è dato dalla spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento, mentre il contenuto induttivo è dato dalla spesa media Istat (oltre che dalle risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore).
In sostanza, anche il redditometro si fonda principalmente sul concetto della spesa del contribuente, che è il principio che ha sempre guidato l'accertamento sintetico (dal 1932), in base al quale se un soggetto ha speso si può presumere che prima ha guadagnato. Solo che – ai fini del redditometro – alla spesa si applicano dei valori induttivi. Va notato che il redditometro, di fatto, "assorbe" anche il contenuto del cosiddetto accertamento "sintetico puro" (comma 4 dell'articolo 38). Infatti, il decreto del redditometro considera anche le spese effettivamente sostenute dal contribuente e le spese per incrementi patrimoniali, che sono quelle su cui si fonda il "sintetico puro". Questo non crea alcuna discrepanza o illegittimità, visto che, sostanzialmente, i risultati del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973 vengono a sommarsi (e, quindi, non sono alternativi). 
Il decreto del redditometro stabilisce ulteriormente che l'Agenzia può utilizzare, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella allegata allo stesso decreto, comunque fondati sulla spesa sostenuta per l'acquisizione di beni e servizi e per il relativo mantenimento.
Il decreto del redditometro individua, infine, quale elemento di capacità contributiva, la quota di risparmio dell'anno. In sostanza, l'elemento di capacità contributiva è l'incremento dei "risparmi". A questo, viene attribuito il contenuto induttivo secondo il quale la quota di risparmio dell'anno viene presuntivamente considerata maggiore reddito. Va rilevato che probabilmente, secondo le intenzioni dell'amministrazione finanziaria, la quota di risparmio potrebbe essere desunta (dal periodo d'imposta 2011) dalla nuova comunicazione integrativa annuale dei rapporti finanziari prevista dal Dl 201/2011. Da quest'ultima si desume (anche) il saldo iniziale dell'anno e quello finale del rapporto intrattenuto con l'intermediario finanziario. Pertanto, l'incremento a fine anno del valore relativo, ad esempio, a un rapporto di deposito titoli (ma anche ad un semplice conto corrente) può identificare la quota di risparmio attribuibile al contribuente ai fini del redditometro.
Tuttavia, occorre considerare che la nuova comunicazione integrativa delle movimentazioni finanziarie all'Anagrafe può essere utilizzata esclusivamente per l'elaborazione di specifiche liste di contribuenti da sottoporre a controllo. Conseguentemente, la quota di risparmio dell'anno rilevante ai fini del redditometro non può essere ricavata dalla nuova comunicazione per l'attribuzione in automatico di un maggiore reddito. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

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