Supplementari per Unico già inviato

Entro fine mese è possibile correggere gli errori del modello appena trasmesso
Entro il 30 settembre i contribuenti avranno modo non solo di presentare le dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette, Iva e Irap, ma anche di correggere eventuali errori commessi sia nelle dichiarazioni appena inviate, sia relativi ai periodi d'imposta precedenti. Spazio, quindi, alle eventuali dichiarazioni correttive o integrative "a favore" o "a sfavore".
Il termine di invio delle dichiarazioni è importante in quanto entro tale data i soggetti avranno modo di controllare non solo i modelli relativi al 2012, ma anche quelli passati e di apportare le eventuali rettifiche corrispondendo le relative sanzioni, se risultanti, in via agevolata.
Per capire come comportarsi è necessario comprendere che tipo di errore si è commesso e quali effetti sulla dichiarazione esso ha provocato. Gli errori che si possono commettere nella compilazione delle dichiarazioni si suddividono in due grandi categorie: i formali e i sostanziali. Un errore è formale se non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo. Diventa "meramente formale" se non ostacola neppure l'esercizio dell'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Viceversa, un'inesattezza che modifica il calcolo del reddito o del tributo dovuto rientra tra gli errori sostanziali.
Se lo sbaglio comporta un aggravio del carico fiscale da corrispondere o una riduzione del credito vantato, esso è considerato a sfavore del contribuente; al contrario se ha come effetto la riduzione delle imposte o l'aumento del credito risulta a favore del soggetto.
Queste distinzioni sono basilari per individuare il termine entro cui si può rimediare con l'invio di una dichiarazione integrativa. In base all'articolo 2, comma 8 del Dpr 322/98, infatti, le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori a sfavore del soggetto entro il termine d'accertamento, ossia entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Anche gli errori formali beneficiano di questo lasso temporale per la modifica. Gli errori pro contribuente, invece, (articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/98) possono essere emendati con dichiarazione integrativa non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'annualità successiva. In ogni caso, le integrative presuppongono che la dichiarazione originaria sia stata validamente inoltrata e non risulti omessa. È dunque fondamentale individuare il periodo d'imposta in cui è stata commessa la svista.
Se abbiamo già inviato le dichiarazioni relative al 2012 (Unico, Iva ed Irap 2013) entro il 30 settembre sarà possibile inoltrare una dichiarazione "correttiva" (che sostituisce la precedente) per rettificare un errore formale o sostanziale relativo al 2012. L'eventuale maggiore imposta potrà essere versata con ravvedimento, mentre il credito risultante potrà essere utilizzato nella prima compensazione utile. Le istruzioni a Unico indicano che il contribuente dovrà barrare, nel riquadro «tipo di dichiarazione» del frontespizio la casella «correttiva nei termini». Se la correzione avviene dopo la scadenza del temine, invece, si tratterà di una dichiarazione integrativa e quindi verrà segnata la casella «dichiarazione integrativa a favore» o «dichiarazione integrativa» rispettivamente se l'errore è formale o pro contribuente ovvero dell'erario.
Nel caso in cui l'errore riguardi il periodo 2011 il termine del 30 settembre appare decisivo nel caso di integrativa a favore in quanto solo entro questa data si può recuperare il credito d'imposta emergente attraverso una dichiarazione integrativa utilizzando i modelli Unico, Irap o Iva 2012. Il corrispondente credito dovrà essere evidenziato anche nelle dichiarazioni del 2012 non ancora inoltrate o, se già trasmesse, si procederà alla nuova presentazione tramite correttiva o integrativa (dopo il 30 settembre).
Per gli errori 2011 a sfavore, invece, il contribuente potrà procedere alla dichiarazione integrativa anche oltre il 30 settembre, ma si potrà usufruire del ravvedimento solo se l'invio è avvenuto entro la scadenza.
Se l'errore si riferisce a periodi precedenti al 2011, per quelli a favore occorrerà presentare istanza di rimborso, mentre per le inesattezze pro fisco si potrà utilizzare l'integrativa senza però avvalersi del ravvedimento. Ugualmente impiegabile sarà l'integrativa per gli errori formali.
Infine, nel caso in cui l'errore riguardi la competenza di un costo, la correzione coinvolgerà necessariamente due annualità e, dunque, le possibili mosse (correttiva, integrativa o rimborso) risulteranno differenti a seconda dei periodi interessati.
Fonte: Il sole 24 ore autore Riccardo Giorgetti Dennis Pini
La tempistica. La regolarizzazione. Il rimedio sprint abbatte le sanzioni
La natura dell'errore (formale, meramente formale o sostanziale) e la tempistica eventualmente osservata dal contribuente per porvi rimedio incidono anche sull'entità delle sanzioni. Infatti, se per la correzione delle violazioni di natura meramente formale (articolo 6, comma 5-bis del Dlgs 472/97) non è dovuta alcuna sanzione a prescindere dalla tempistica osservata per la sanatoria, per gli errori formali vi è la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 471/1997, che va da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro. In presenza delle condizioni per potervi accedere (assenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento), è possibile fruire del ravvedimento operoso che consente di ridurla a 1/8 del minimo (euro 32).
Ciò se la regolarizzazione dell'errore avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quindi, entro il 30 settembre potranno essere sanate, con il pagamento della sanzione nella misura ridotta, eventuali violazioni formali commesse nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011, presentate nel 2012. Decorso questo termine, saranno dovute le sanzioni in misura piena (da 258 a 2.065 euro).
Uno dei casi più diffusi di violazione formale ha per oggetto l'omessa o incompleta indicazione nel quadro RF dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti black list. Come chiarito nella circolare 46/E/2009, in presenza di dichiarazione integrativa presentata prima dell'avvio dei controlli, il trattamento sanzionatorio per la carente indicazione in dichiarazione dei predetti costi comporta il pagamento della sanzione fissa di 258 euro ridotta a 32 euro se l'omissione viene corretta nei termini del ravvedimento operoso.
Analogamente, come precisato nella circolare 11/E/2010, con le stesse modalità e in assenza di maggiori imposte dovute, possono essere sanate le violazioni relative all'omessa o incompleta compilazione del modulo RW in Unico, per il quale sarà altresì dovuta la sanzione prevista dall'articolo 5 del Dl 167/1990 (dal 3% al 15% degli importi non dichiarati) con possibilità di ravvedimento entro il termine previsto.
In ordine agli errori che incidono sulla base imponibile, entro il 30 settembre sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa a sfavore dell'Unico 2012 e ravvedere gli omessi o carenti versamenti delle maggiori imposte dovute, corrispondendo la sanzione al 3,75% (1/8 del 30%). Decorso questo termine, anche se l'integrativa viene inviata si perde la possibilità di fruire del ravvedimento operoso e sarà necessario attendere la ricezione dell'avviso di irregolarità con la sanzione del 30% ridotta al 10% se si paga entro 30 giorni.
Pertanto, sebbene la presentazione dell'integrativa non consente di usufruire del ravvedimento, il contribuente ne trae giovamento a livello sanzionatorio. In questo caso, infatti, non trova applicazione la sanzione variabile dal 100% al 200% per l'infedele dichiarazione, bensì quella fissa (da 258 a 2.065 euro) oltre a quella per omesso versamento (30%).

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