Unico corregge la competenza

Per l'esercizio 2011 da ottobre sarà possibile soltanto chiedere le somme a rimborso
Dichiarazioni in cerca di errori sulla competenza. Il 30 settembre potrebbe essere l'ultimo giorno per correggere eventuali errori collegati alla tassabilità di ricavi o alla deducibilità di costi per i quali ci si accorge di aver male applicato il principio di competenza economica in sede di determinazione del reddito d'impresa a norma dell'articolo 109 del Tuir. I contribuenti quindi potrebbero sfruttare la chance della dichiarazione correttiva o integrativa per ovviare a questi errori usufruendo della riduzione delle sanzioni tramite il ravvedimento operoso. Al riguardo si ricorda che dalla non corretta applicazione della competenza non deriva l'indeducibilità del costo, bensì la necessità di traslarlo in un altro esercizio. Ne consegue che questo spostamento provocherà un incremento delle imposte nell'esercizio in cui è stato commesso l'errore e una riduzione nell'altro.
La violazione del principio di competenza nella determinazione del reddito di impresa rappresenta, ormai, una delle vicende di maggiore frequenza in sede di contestazione formulata dall'amministrazione finanziaria. Errori che, in base alle ultime interpretazioni fornite, potrebbero costare caro nel momento in cui dovessero essere rinvenuti in sede accertativa. La prassi e la giurisprudenza, infatti, si sono ormai uniformate nel sostenere l'inderogabilità del principio di competenza la cui corretta applicazione non può essere lasciata al "libero arbitrio" del contribuente nell'applicazione del disposto normativo.
Esaminiamo quindi quelle che potrebbero essere le mosse attuabili dai contribuenti che si dovessero accorgere di aver male applicato il principio della competenza con riferimento a un componente di reddito negativo. Queste dipenderanno essenzialmente dall'esercizio in cui è stato commesso l'errore e da quello in cui il costo doveva essere imputato.
Ad esempio, se ci si rende conto di aver considerato per il 2012, in sede di calcolo del reddito d'impresa, un componente negativo di competenza di esercizi futuri (2013), si potrà, entro il 30 settembre, presentare una correttiva (senza sanzioni) e versare le maggiori imposte con ravvedimento. Se l'errore viene corretto scaduto il termine di presentazione di Unico, oltre a sanare il mancato versamento, occorre presentare una dichiarazione integrativa di Unico 2013 con sanzione fissa a 32 euro. Il costo non dedotto inserito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nella prossima dichiarazione tramite una variazione in diminuzione.
Se, invece, il componente risulta di competenza dell'esercizio 2011, le possibili mosse per Unico 2013 sono identiche al caso precedente (correttiva o integrativa), mentre la data del 30 settembre è cruciale con riferimento agli interventi attuabili sulla dichiarazione precedente (Unico 2012 per il 2011).
Prima della scadenza, infatti, il contribuente potrà presentare la dichiarazione integrativa a favore di Unico 2012 ed evidenziare il relativo credito immediatamente utilizzabile una volta riportato in Unico 2013; dopo il 30 settembre, invece, lo strumento dichiarativo non sarà più utilizzabile e si potrà solo usufruire dell'istanza di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1972).
Nell'ipotesi contraria in cui il costo è stato dedotto per il 2011 (Unico 2012) ma è di competenza del 2012 (Unico 2013), il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa a sfavore per Unico 2012 e una correttiva o una integrativa (prima o dopo il 30 settembre) a favore per Unico. Ciò che cambia è la possibilità di ravvedere l'insufficiente versamento per le maggiori imposte del 2011 possibile soltanto entro la scadenza di inoltro di Unico 2013.
Infine, vi è il caso del costo non di competenza del 2011, ma di annualità precedenti (2010). Fino al 30 settembre il contribuente potrà trasmettere l'integrativa a sfavore per Unico 2012 per poter accedere al ravvedimento; oltre ciò non sarà può possibile ravvedersi. Per il 2010, invece, l'unica strada percorribile è quella del rimborso.
In ogni caso, anche se la sanzione risulterà piena (30% mancato versamento), il contribuente non rischia la sanzione più salata collegata all'infedele dichiarazione che va dal 100% al 200% dell'imposta evasa, ma solo quella relativa all'omesso o insufficiente versamento, la quale potrà essere ridotta a un terzo.
Fonte: il sole 24 ore autore Riccardo Giorgetti Dennis Pini

Commenti