Acquisti da San Marino: sufficiente un’unica comunicazione

Rischiano di moltiplicarsi gli adempimenti comunicativi legati agli scambi con la Repubblica di San Marino. 
Il provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013 in materia di spesometro, nell'ottica di introdurre modelli di comunicazione uniformi al fine di facilitare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ha esteso l’utilizzo del modello dello spesometro anche alla comunicazione degli acquisti di beni annotati dal 1° ottobre 2013 da San Marino, senza assolvimento dell’imposta.
Gli obblighi dell’art.16 DM 24.12.93 - A tal proposito, si ricorda come, in base all'articolo 16 del D.M. 24 dicembre 1993, su tali operazioni l'Iva deve essere assolta dal cessionario soggetto passivo nazionale. 
Gli operatori economici italiani, infatti: 
a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indicandone l'ammontare sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese; 
b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti; 
c) danno comunicazione delle avvenute registrazioni di cui al punto b) al proprio ufficio IVA, indicando il numero progressivo annuale di detti registri.
Nuovo modello, ma vecchie scadenze e periodicità di invio - Gli operatori si troveranno a utilizzare il nuovo modello (spesometro), introdotto dal provvedimento n.94908 del 2 agosto 2013, per adempiere all’obbligo comunicativo di cui alla lett. c) dell’art.16 menzionato. 
In base alla previsione del paragrafo 1.5 del provvedimento, il modello va trasmesso esclusivamente in modalità analitica (quindi operazione per operazione, con esclusione della forma aggregata) a partire dagli acquisti effettuati dal 1° ottobre 2013, provvedendo all'invio telematico (Entratel o Fisconline) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell'operazione. 
La compilazione del quadro - Per quanto riguarda la compilazione del nuovo modello, nel frontespizio andrà indicato l’anno 2012 come anno di riferimento nella casella 1 e il mese di annotazione nei registri nella casella 2 come mese di riferimento. 
Andrà poi compilato in forma analitica il quadro SE, dedicato all’indicazione degli acquisti dei servizi da soggetti non residenti e degli acquisti da operatori sammarinesi. 
In particolare vengono richiesti i seguenti dati: 
- dati anagrafici del soggetto che cede o presta il servizio (cognome, nome, data di nascita e comune, codice stato estero se persona fisica; denominazione o ragione sociale, città estera della sede legale, indirizzo e codice stato estero se si tratta di persona giuridica, oltre che identificati IVA – partita iva composta da SM e 5 caratteri alfanumerici); 
- dati relativi al documento annotato (data di emissione della fattura e di registrazione della stessa, numero fattura, imponibile e imposta). 
Dubbi ancora aperti: il coordinamento tra black list, spesometro e acquisti da San Marino – I problemi, tuttavia, non mancano in particolare circa il coordinamento di tale adempimento con lo spesometro e gli elenchi black list, considerato che San Marino rientra fra i "paradisi fiscali". 
Una pronuncia dell'Amministrazione sarebbe auspicabile, in vista della scadenza del 12/21 novembre per la presentazione dello spesometro e del 30 novembre 2013 per il primo invio con il nuovo modello delle operazioni annotate a ottobre 2013. 
Atteso che tutte le comunicazioni previste dal provvedimento del 2 agosto 2013 utilizzano una modulistica uniforme, sarebbe inutile moltiplicare gli oneri a carico dei contribuenti provvedendo ad acquisire l'informativa rilevante da un solo modello. 
Sembrerebbe, quindi, logico ritenere che il monitoraggio degli acquisti da San Marino per mezzo della nuova specifica comunicazione dovrebbe legittimare l'esonero dell’ulteriore presentazione degli stessi dati nella comunicazione black list. 
Lo stesso principio, sempre per finalità di semplificazione, dovrebbe essere adottato per gli acquisti, che non dovrebbero neppure essere inclusi nello spesometro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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