Adempimenti. Entro il 12 novembre chi effettua le liquidazioni mensili Iva deve trasmettere i dati 2012.

Due settimane per optare tra comunicazione aggregata o analitica
Spesometro al bivio della scelta della modalità di invio. Mancano due settimane con l'appuntamento con la prima scadenza per la comunicazione dei dati riferiti al 2012. La comunicazione deve avvenire, infatti, entro il prossimo 12 novembre per quanto riguarda i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile. Entro il 21 novembre toccherà, invece, ai contribuenti trimestrali. 
A regime le scadenze saranno, rispettivamente, il 10 e il 20 aprile.
Le differenze
La principale novità del nuovo modello polivalente diffuso dalle Entrate il 10 ottobre scorso riguarda le regole generali di compilazione: si può scegliere tra la forma analitica o aggregata. L'opzione per la modalità prescelta va indicata nella prima pagina. Ma quali sono le differenze tra le due tipologie?
- Compilazione analitica. Prevede per ciascun cliente e fornitore la singola indicazione di tutte le fatture emesse e ricevute con evidenza, per ogni singola operazione, del numero della fattura, della data del documento e della registrazione, del corrispettivo al netto dell'Iva dell'imposta e delle note di variazione.
- Compilazione aggregata. Consente l'indicazione, per ogni cliente e fornitore, degli importi totali relativi a tutte le fatture attive e passive e delle note di variazione. 
I contribuenti avranno quindi facoltà di scegliere la modalità di compilazione più agevole: le imprese che gestiscono autonomamente sia il processo di fatturazione e registrazione che quello di compilazione dello spesometro potrebbero privilegiare la modalità analitica, in quanto sono in grado di estrarre i dati dai propri sistemi contabili e di riportarli in modo automatico nel modello polivalente approvato lo scorso 10 ottobre. Coloro che non hanno la possibilità di estrarre automaticamente i dati dalla contabilità potrebbero invece propendere per la forma aggregata. 
Ulteriore semplificazione rispetto al passato è rappresentata dal fatto che l'emissione di fatture obbliga alla compilazione dello spesometro a prescindere dall'ammontare della transazione: i contribuenti non saranno più tenuti a individuare le operazioni da riportare nel modello rispetto a una soglia di rilevanza (3mila euro in precedenza). Al contrario, le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura andranno indicate nella comunicazione solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'imposta. La soglia non si applica se l'operatore sceglie di emettere comunque fattura in sostituzione di altro documento fiscale: in questo caso l'operazione, anche se inferiore alla soglia, andrà comunicata.
Il limite dei 3.600 euro si applica – seppur in via transitoria per 2012 e 2013 – anche per i commercianti al minuto e per le agenzie di viaggio. Rispetto al vecchio modello non bisognerà più raccordare le note di variazione alle fatture a cui si riferiscono, poiché le note di variazione si comunicano a parte.
Sono tenuti all'invio tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva; viene tuttavia confermato che sono esclusi dall'obbligo comunicativo i contribuenti minimi e gli enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali. Le operazioni oggetto di comunicazione non sono cambiate ed è ribadita l'esclusione delle operazioni già comunicate o comunque conosciute dall'amministrazione finanziaria. 
Le questioni aperte
Restano aperti alcuni punti. Per gli acquisti di servizi da non residenti da riportare nel quadro SE, le istruzioni al modello polivalente richiedono l'indicazione delle prestazioni di servizio previste dagli articoli da 7-bis a 7-septies del Dpr 633/1972. Il richiamo all'articolo 7-bis appare non corretto, poiché si riferisce alle cessione di beni.
Difetti di coordinamento tra il provvedimento delle Entrate del 2 agosto scorso e il modello sono poi riscontrabili negli elementi da indicare nella comunicazione analitica laddove, sebbene il provvedimento richieda per ciascuna fattura che si tratta di operazioni non imponibili o esenti, nel modello non è presente alcun campo dove riportare tale riferimento. 
Infine, il quadro FA sulle operazioni documentate da fattura in forma aggregata richiede soltanto i dati del cliente ma non del fornitore sebbene vadano riportate sia le operazioni attive che quelle passive: la predisposizione del campo operazioni passive dovrebbe essere di per sé sufficiente per confermare che i dati riportati sotto la dicitura «cliente» siano in realtà da riferire al fornitore.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giacomo Albano Valentina Casale

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