Ampliate le esclusioni oggettive dallo spesometro

L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate dall’Amministrazione finanziaria
Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione polivalente ne confermano l’utilizzo obbligatorio non solo per le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012, ma anche per:
- le operazioni effettuate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (c.d. Paesi “black list”);
- gli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino, a decorrere dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013;
- le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dal 29 aprile 2012 nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000 euro.
A partire dalle operazioni del 2012, lo stesso modello può essere utilizzato anche per comunicare i dati relativi alle attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa allo specifico tracciato allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21 novembre 2011.
Ai fini dello spesometro, è stato chiarito che restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, come quelle poste in essere con i Paesi “black-list”, che vanno quindi riportate nel quadro BL, anche se non espressamente contemplate tra le esclusioni oggettive di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013. Per gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi, soggetti ad autofatturazione in capo al cessionario italiano, è invece esclusivamente prevista la comunicazione nel quadro SE, vale a dire quella sostitutiva della comunicazione cartacea di cui all’art. 16, lett. c) del DM 24 dicembre 1993.
Per le operazioni “black-list” e gli acquisti da San Marino effettuati fino a tutto il 2013, il comunicato di accompagnamento dell’approvazione del nuovo modello precisa che si potranno ancora utilizzare le precedenti modalità di comunicazione, ossia – rispettivamente – il modello di cui al DM 20 marzo 2010 e la comunicazione cartacea delle annotazioni.
È confermata, poi, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, di importo pari o superiore a 3.600 euro, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/1973. Andrebbe chiarito se l’esclusione sia limitata alle operazioni non documentate da fattura, in quanto tale requisito – stabilito dal provvedimento – non è contemplato nelle istruzioni; la comunicazione resta, invece, obbligatoria se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.
Vietato l’invio in forma aggregata per acquisti da operatori di San Marino
Un’ulteriore esclusione oggettiva è riferita alle operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, con la conseguenza che, in caso di opzione per la dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis dello stesso decreto, la comunicazione è limitata alle operazioni diverse da quelle finanziarie.
Riguardo alle modalità di predisposizione della comunicazione, l’invio dei dati in forma aggregata è vietata per gli acquisti da operatori economici di San Marino e per le operazioni in contanti legate al turismo effettuate dai commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e dalle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000 euro. Il provvedimento ha esteso il divieto anche agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, i quali – a ben vedere – non dovrebbero in ogni caso essere obbligati alla comunicazione in esame per il 2012 (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2013, risposta 2.1).
Fonte: Eutekne autore Marco PEIROLO

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