BENI IN USO AI SOCI: LE REGOLE PER GLI AMMINISTRATORI

Il comma 36-terdecies, dell’articolo 2 del DL. 138/2011 ha modificato l’articolo 67, comma,1 del Tuir, prevedendo attraverso la lettera h-ter), una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo addebitato per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.
Il valore di mercato sopracitato è equiparabile al valore normale determinato da:
-         specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
-        dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali o dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti bancari, ecc..
Con la circolare n. 24/E del 15 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate specifica che la suddetta normativa NON trova applicazione qualora il bene sia concesso in godimento ad un soggetto che sia anche dipendente della società o dell’impresa individuale ovvero sia un amministratore della società, in quanto in tali ipotesi l’utilizzatore è assoggettato ad imposizione ai sensi dell’art. 51 del Tuir.
Successivamente con la circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che se il bene in godimento ai soci è un autoveicolo, il valore normale dovrà essere determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del Tuir : ”per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenuti al dipendente;” (fringe benefit).
Esempio 1: Autovettura con costo chilometrico ACI di 0.5434
0.5434 x 15.000 = 8.151 euro
8.151 x 30% = 2.445.30 euro → fringe benefit annuale
Nel caso in cui l’utilizzo dell’autovettura avvenga per un periodo inferiore all’anno, l’importo come sopra determinato, deve esser rapportato ad anno.
Se la società chiede un corrispettivo all’utilizzatore per l’utilizzo del bene, il fringe benefit in capo all’utilizzatore andrà diminuito di tale corrispettivo.
Affinché la concessione in godimento sia attratta dalla normativa del reddito di lavoro dipendente (o assimilato), occorre che la concessione del bene sia effettuata nell’ambito del rapporto lavorativo e non invece nella qualità di mero socio. Risulta quindi opportuno che il titolo dell’assegnazione del bene risulti da un accordo che potrebbe essere rappresentato alternativamente:
-          Per i dipendenti-amministratori non soci da un’apposita certificazione scritta con data certa, antecedente alla data d’inizio dell’utilizzazione del bene. (Con la circolare n. 36/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in assenza della certificazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo). Da tale certificazione deve risultare che il corrispettivo pattuito è un valore attribuito ad integrazione della retribuzione;
-          Per gli amministratori-soci; oltre alla lettera-contratto, è opportuno, soprattutto nelle società a ristretta base sociale, che vi sia una delibera dell’Assemblea dei soci oppure del CdA. Una copia di tale Verbale sarebbe opportuno tenerlo all’interno dell’autovettura.
Infine l’utilizzo in concessione dell’autovettura all’amministratore è un’integrazione del compenso erogato per l’attività svolta dal medesimo; la fattispecie, come sopra esaminato, non genera un reddito diverso, ma rimane attratta all’ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Quindi l’ammontare da assoggettare ad inps e irpef sarà quantificato come indicato nell’esempio 1. Nel caso in cui per l’anno in corso, 2012, i compensi degli amministratori siano già stati fissati, senza menzionare il veicolo nel relativo verbale, si potrebbe adottare una delibera con la quale si dà atto dell’uso dell’auto per l’intero 2012 considerandolo come integrazione in natura del compenso in denaro già deliberato. Nella busta paga di fine anno si procederebbe poi ad applicare ritenute e contributi anche sul valore convenzionale del benefit.
Di regola invece l’attribuzione dell’autoveicolo dev’essere stata fatta almeno contestualmente al verbale nel quale si fissano i compensi dell’amministratore e in tal caso il fringe benefit va tassato mensilmente in busta paga. Nel caso in cui il fruitore paghi un corrispettivo per la concessione del bene, il benefit sarà calcolato al netto di quanto trattenuto o pagato e la società dovrà emettere fattura con iva ordinaria. Se il corrispettivo coincide con l’ammontare del benefit, si annulla l’imponibile tassabile. Nel particolare caso in cui l’amministratore non percepisca alcun compenso in denaro, la concessione del bene si identifica in un compenso in natura che si ritiene pagato nel momento della fruizione del bene; pertanto l’amministratore dovrà esser tassato sul benefit in busta paga per ciascuna mensilità e dovrà rimborsare la società per la quota di irpef e inps a suo carico versata dalla stessa.
Rimane da analizzare il caso dell’imprenditore individuale e del socio non amministratore e non dipendente, i quali rischiano una doppia tassazione sulle auto aziendali. Le vetture, infatti, già scontano una deducibilità ridotta nel reddito d’impresa perché, di fatto, il Tuir forfettizza la possibilità di un utilizzo per finalità personali o familiari (deduzione al 40% per il 2012 e del 27.5% dal 2013). A questo si aggiunge la nuova disciplina sui beni ai soci (in vigore dal periodo d’imposta 2012) che prevede per l’utilizzatore una tassazione come reddito diverso della differenza tra corrispettivo pagato e valore di mercato. La circolare 36/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate specifica che per evitare la doppia tassazione il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa allo stesso imputato per effetto dell’indeducibilità dei costi in capo all’azienda.
(art Sole 24ore del 31/07/2012: Indennità chilometriche più convenienti delle auto aziendali dal 2013:
Le nuove regole sulla deducibilità dei costi delle auto aziendali che passerà dall’attuale 40% al 27,5%, introdotte dalla Riforma del Lavoro e in vigore dal 2013, sono, ovviamente, applicabili anche alle auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente. Da un calcolo di convenienza emerge che, a seguito di tali novità normative, diviene più conveniente per un’azienda non intestarsi le auto, ma piuttosto erogare ai dipendenti le indennità chilometriche per le trasferte effettuate con le vetture personali. Resta ferma all’80% la percentuale di deduzione per le auto aziendali utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio).
Fonte: http://labortre.wordpress.com autore Fabio Miglioranza – Dottore Commercialista.

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