Cessione d’azienda: conveniente attendere il 2014

Se l’azienda contiene immobili, si evitano le ipocatastali in misura proporzionale
L’art. 10, co. 1, D.Lgs. 23/2011, modificando l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ha sancito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la rimodulazione dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari e, in particolare, ha previsto l’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 9%. In particolare, la nuova aliquota del 9% andrà a sostituire le precedenti aliquote del 7% (applicabile ai trasferimenti di fabbricati), 8% (terreni edificabili) e 15% (terreni agricoli acquistati da soggetti diversi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali).
Accanto alle misure anzidette, l’art. 10, co. 3 D.Lgs. 23/2011, così come riformulato dall’art. 26, co. 1, D.L. 104/2013 (Decreto istruzione) ha previsto, sempre con decorrenza 1° gennaio 2014, che in tutti i casi in cui trovi applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale con le nuove aliquote, si sconteranno le imposte ipotecarie in misura fissa pari a euro 50.
La cessione d’azienda - Per quanto riguarda la tassazione indiretta, la cessione di azienda è un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo, ai sensi della lettera b), del comma 3, dell'art. 2, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
Nel caso in cui nell’azienda risultano compresi beni immobili, sugli stessi devono applicarsi, fino al 31 dicembre 2013, le aliquote proporzionali dell'imposta di registro previste in relazione a detti beni, nonché devono applicarsi le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2 per cento e dell'1 per cento. Mentre l’imposta di registro è determinata sulla base del valore di cessione al netto delle passività trasferite, le ipocatastali si determinano sulla base del valore degli immobili trasferiti.
Dal 2014 - A partire dal 1° gennaio 2014, nel caso in cui nell’azienda oggetto di cessione risultino compresi beni immobili, sugli stessi si applicheranno l’imposta di registro nella misura del 9%, determinata sempre sulla base del valore di cessione al netto delle passività trasferite, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno in misura fissa (50 euro).
Evidente il vantaggio fiscale ottenibile: sostituzione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2 per cento e dell'1 per cento determinano sulla base del valore degli immobili trasferiti con ipocatastali in misura fissa.
Tale vantaggio va a scontrarsi con l’incremento dell'imposta di registro.
Cessione indiretta d’azienda – Anche la cessione indiretta d’azienda subisce gli effetti, penalizzati seppur in misura lieve se confrontati con i vantaggi ottenibili dall’operazione, delle novità introdotte a partire dal 2014.
Tralasciando l’analisi dei profili elusivi dell’operazione, tale operazione risulta tanto più vantaggiosa nelle situazioni in cui nell’azienda risultino compresi beni immobili, dato che, come detto, fino al 31 dicembre 2013, sulla parte immobiliare del corrispettivo di cessione del patrimonio immobiliare devono applicarsi le aliquote proporzionali dell'imposta di registro previste in relazione a detti beni, nonché devono applicarsi le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2 per cento e dell'1 per cento, laddove invece in caso di trasferimento attuato mediante conferimento e successiva cessione della partecipazione, anche tali ultime imposte “immobiliari” risulterebbero dovute dalle parti nella misura fissa di 168,00 euro cadauna.
Inoltre, la successiva operazione di cessione della partecipazione nella conferitaria è soggetta a registrazione in termine fisso, con assolvimento dell’imposta in misura fissa di 168,00 euro.
L’art. 26, co. 2, D.L. 104/2013, sancisce, con effetto dal 1° gennaio 2014, l’incremento da euro 168,00 a euro 200,00 per ciascuna fattispecie in cui risultano applicabili, al 31 dicembre 2013, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro.
Duplice l’effetto negativo delle nuove misure sulla cessione indiretta d’azienda.
Infatti, a partire dal 1° gennaio 2014, sia l’atto di conferimento che la successiva cessione delle partecipazione sconteranno un incremento dell’imposta di registro da euro 168,00 ad euro 200,00.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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